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Libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Ue negli Stati membri Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Approvato il Decreto Legge che stabilisce le modalità di esercizio
Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre scorso ha approvato in via preliminare il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (file in formato 197 KB).  
Con il provvedimento vengono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono, i presupposti del diritto di soggiorno permanente, nonché le limitazioni ai predetti diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Il decreto legislativo, che è stato inviato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

Secondo la norma per "familiare" si intende: 

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2;
  4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2.

Per quanto riguarda il diritto di soggiorno il provvedimento stabilisce:
i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: 

  1. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  2. dispone, per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  3. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; 
  4. è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi dei punti 1, 2 o 3.

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente.



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