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Novità per l’iscrizione al registro delle Associazioni di solidarietà familiare Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Pubblicato sul supplemento straordinario del Burl n.50 del 15 dicembre 2006 l’aggiornamento delle modalità

È stato pubblicato sul supplemento straordinario del Burl n.50 del 15 dicembre 2006 l’aggiornamento delle modalità e delle procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal registro regionale delle associazioni di solidarietà famigliare (l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia”).

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare le associazioni con finalità di solidarietà familiare e gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni con finalità di solidarietà familiare (le associazioni che operano ad un livello di coordinamento e collegamento di altre associazioni di solidarietà familiare operanti sul territorio regionale ispirate dalle stesse finalità) che possiedono i seguenti requisiti:

  1. avere la sede legale sul territorio regionale ovvero sede legale in altra Regione purché possiedano sede operativa sul territorio lombardo;
  2. svolgere le attività, secondo le finalità di cui all’art,, 5, comma I, Lr. n. 23/99:
    a) organizzazione ed attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l’organizzazione di banche del tempo;
    b) promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
  3. avere svolto una effettiva attività da almeno un anno;
  4. disporre di uno statuto che preveda espressamente:
    A. denominazione ed oggetto sociale secondo le finalità di cui all’art. 5, comma 1, l.r. n. 23/99;
    B assenza di fini di lucro;
    C. norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative;
    D. tutela dei diritti inviolabili della persona;
    E. elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali;
    E.. criteri di ammissione e di esclusione degli associati e loro diritti e obblighi;
    G. garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio;
    H. modalità di approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio;
    I. modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale, non può essere ridistribuito tra i soci; ma devoluto a fini di utilità sociale o ad altra associazione di solidarietà familiare;
    J. le associazioni/organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di solidarietà familiare si avvalgono prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Possono inoltre iscriversi al registro delle associazioni di solidarietà familiare le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della l.r. 22/93 e le associazioni senza scopo di lucro di cui alla 1.r.. 28/96 che possiedono i requisiti sopra elencati (punti 1, 2, 3, 4) ed esprimono nel proprio statuto le finalità di solidarietà familiare.
La D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale con successivo decreto definirà la specifica documentazione, le modalità e le procedure relative all’iscrizione, al mantenimento e alla cancellazione dal Registro
Scarica la  Delibera  pubblicata sul BURL in formato (320K)



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