 Pubblicato sul supplemento straordinario del Burl n.50 del 15 dicembre 2006 l’aggiornamento delle modalità
È stato pubblicato sul supplemento straordinario del Burl n.50 del 15 dicembre 2006 l’aggiornamento delle modalità e delle procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal registro regionale delle associazioni di solidarietà famigliare (l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia”).
Possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare le associazioni con finalità di solidarietà familiare e gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni con finalità di solidarietà familiare (le associazioni che operano ad un livello di coordinamento e collegamento di altre associazioni di solidarietà familiare operanti sul territorio regionale ispirate dalle stesse finalità) che possiedono i seguenti requisiti:
- avere la sede legale sul territorio regionale ovvero sede legale in altra Regione purché possiedano sede operativa sul territorio lombardo;
- svolgere le attività, secondo le finalità di cui all’art,, 5, comma I, Lr. n. 23/99:
a) organizzazione ed attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l’organizzazione di banche del tempo;
b) promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- avere svolto una effettiva attività da almeno un anno;
- disporre di uno statuto che preveda espressamente:
A. denominazione ed oggetto sociale secondo le finalità di cui all’art. 5, comma 1, l.r. n. 23/99;
B assenza di fini di lucro;
C. norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative;
D. tutela dei diritti inviolabili della persona;
E. elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali;
E.. criteri di ammissione e di esclusione degli associati e loro diritti e obblighi;
G. garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio;
H. modalità di approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio;
I. modalità di devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale, non può essere ridistribuito tra i soci; ma devoluto a fini di utilità sociale o ad altra associazione di solidarietà familiare;
J. le associazioni/organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di solidarietà familiare si avvalgono prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
Possono inoltre iscriversi al registro delle associazioni di solidarietà familiare le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della l.r. 22/93 e le associazioni senza scopo di lucro di cui alla 1.r.. 28/96 che possiedono i requisiti sopra elencati (punti 1, 2, 3, 4) ed esprimono nel proprio statuto le finalità di solidarietà familiare.
La D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale con successivo decreto definirà la specifica documentazione, le modalità e le procedure relative all’iscrizione, al mantenimento e alla cancellazione dal Registro
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