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Tabella obblighi contabili - Enti non commerciali Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Riepilogo dei principali adempimenti contabili

Nel presentare una tabella di riepilogo per gli obblighi contabili degli Enti Non Commerciali è necessario premettere alcuni aspetti da ricordare per gli amministratori e per gli addetti alla definizione di tali compiti, nella piena consapevolezza che, come tutte le tabelle di riepilogo, non è esaustiva di tutte le casistiche possibili. Inoltre, a prescindere dalle classificazioni sopra descritte, è sempre l’attività particolare ed effettivamente svolta dall’ente non-profit che determina il suo possibile (o i suoi possibili) regimi contabili. Nel tenere sempre ben presente la complessità applicativa di quanto appena indicato, presentiamo ora di seguito la tabella dei vari obblighi contabili degli enti non commerciali.

Non esiste uno schema di bilancio obbligatorio per gli enti non commerciali


Tabella obblighi contabili Enti Non Commerciali
 Bilancio ai fini civilistici

Il codice civile non prevede alcun obbligo a riguardo, fatto salvo quanto indicato sotto. 

Però è previsto da Codice Civile un obbligo generale per le associazioni riconosciute  Art. 20 comma 1 C.C. : “l’assemblea delle associazioni riconosciute deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio”
E’ previsto un obbligo di bilancio ai fini della legislazione speciale (D.Lvo 460/97), ma non vi è obbligo di pubblicità legale (cioè di deposito presso il Registro Imprese) Enti di tipo associativo: la disciplina degli enti non commerciali all’ art.5 del D.lgs. n. 460/1997 prevede al comma 1 lett. d): l’“obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”
Scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali

Disciplina enti non commerciali:
- Se si è in presenza di attività considerata commerciale comunque non prevalente ai sensi dell’art. 111-bis del DPR 917/1986: sono previste le scritture contabili obbligatorie degli enti non commerciali indicate agli artt. 14 e segg. Del D.P.R. 600/1973 :
Art. 20, comma 1,D.P.R. 600/1973: “ Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'IRPEG che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”  

- Obbligo di contabilizzare separatamente l’attività istituzionale da
quella commerciale:
Art. 109 comma 2, D.P.R. 917/1986:
“Per l’attività commerciale
esercitata gli Enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata”.
E’ dunque previsto l’obbligo della contabilità separata per l’attività commerciale svolta dagli enti non commerciali, sono esonerati da tale obbligo gli enti che sono tenuti alla contabilità pubblica.
C.M. 12.5.1998 n. 124/E: Le spese per i beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’attività commerciale e in quella istituzionale sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra i “proventi commerciali” e il totale complessivo dei proventi. Per gli immobili ad uso promiscuo è deducibile la rendita catastale (se di proprietà) o il
canone di locazione o di leasing per la parte dell’immobile utilizzata a
fini commerciali.

Regimi contabili opzionali possibili
Ricordiamo che l’opzione per la scelta del regime contabile va comunicata nella dichiarazione dei redditi (o nella dichiarazione di inizio attività per gli enti che iniziano l’attività) ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta
in corso alla presentazione della dichiarazione
fino a revoca. Inoltre, si ricorda che a seguito di quanto indicato nella C.M. 12.5.1998 n.124/E, il comportamento concludente con il quale si sceglie il regime contabile di determinazione del reddito si esplica attraverso il comportamento contabile del contribuente e successivamente nella dichiarazione dei redditi e tale comportamento concludente non rende necessaria la
comunicazione dell’opzione prevista
ex-art. 2 DPR
442/1997
, purché tale comportamento venga seguito
dal contribuente dall’inizio dell’anno fiscale e non venga
variato per un intero anno.
 
Regime supersemplificato (art. 20, comma 3,
D.P.R. n. 600/1973):
per gli enti non commerciali che nell’anno precedente
non abbiano superato il limite di ricavi pari a 15.493,84
euro per le attività di prestazione di servizi e a 25.822,84 per le altre attività.

Adempimenti
Nei registri IVA oppure nel prospetto approvato dal Ministro delle Finanze con DM 11 febbraio 1997 devono annotare,
entro il 15 del mese successivo:
- l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate; 
- qualora non vi sia l’obbligo di fatturazione, le operazioni effettuate in ciascun mese; 
- i compensi e i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- il valore delle eventuali rimanenze di magazzino entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’Iva; 
- l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta.

Regime forfetario ex legge n. 398/1991:
per le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni
senza fini di lucro, associazioni pro-loco. (che nel periodo
di imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non
superiore a euro 250.000 euro come da art. 90 comma 2 della Finanziaria per il 2003)

Adempimenti
-
Esonero dagli obblighi delle scritture contabili previste agli artt.14, 15, 16, 18, e 20 del D.P.R. n. 600/1973; 
- Esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633/1972 (IVA); 
- Fatturazione delle operazioni; 
- Registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti; 
- Versamenti trimestrali IVA sulla base delle fatture attive emesse nel trimestre;
- Non vi è obbligo della dichiarazione annuale IVA; 
- Conservare e numerare le fatture d’acquisto in ordine cronologico su base annuale; 
- Annotare i corrispettivi una volta al mese entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel registro ex D.M. 11 febbraio 1997 (registro IVA minori).

Regime di contabilità semplificata (art 18,
D.P.R. n. 600/1973):

enti non commerciali che nell’anno precedente hanno realizzato ricavi commerciali non superiori a 309.874,14 euro (per le attività di prestazioni di servizi) o a 516.459,90 euro (per le altre attività)

 Adempimenti
-
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale devono essere fatte le annotazioni rilevanti ai fini della dichiarazione del reddito: art. 9, D.L. n. 69/1989;
- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale devono essere indicate nel registro degli acquisti IVA il valore delle rimanenze (indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione) ‡ art. 9, D.L.
n. 69/1989;
- Entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché le rettifiche ai componenti ivi indicati ai fini della determinazione del reddito‡ art. 9, D.L. n. 69/1989.

Contabilità ordinaria (artt. 14 e segg. D.P.R. n.
600/1973):
per gli enti non commerciali con ricavi dell’attività
commerciale su base annua superire a 309.874,14 euro (per le attività di prestazione di servizi) o a 516.459,90 euro (per le altre attività) oppure per libera opzione

Adempimenti
-
Libro giornale e libro inventari: artt 2216 e 2217 Codice Civile;
- Registri IVA obbligatori: artt 24 e 25, DPR n. 633/1973;
- Scritture ausiliarie: mastro dei conti dove registrare gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee; 
- Scritture ausiliarie di magazzino: obbligatorio solo per le associazioni che hanno conseguito ricavi annui per un importo superiore a 5.164.569 euro ed abbia rimanenze per un valore superiore a 1.032.913,80 euro; 
- Registro dei beni ammortizzabili (non più obbligatorio dal febbraio 1997 ma opzionale); 
- Libri sociali (all’art. 2421 C.C.); 
- Libro matricola e libro paga (art. 21 DPR n. 600/1973); 
- Bilancio e inventario (dell'art. 2217 del C.C.).

di Sergio Ricci, consulente CIESSEVI


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