 Ripepilogo degli adempimenti contabili
Nel presentare una classificazione degli obblighi contabili forniamo di seguito alcuni aspetti introduttivi sulla realta’ degli enti non profit con un’iniziale classificazione di natura legislativa.
La legislazione sul non-profit può così classificarsi:
PRIMO LIVELLO
Legislazione civilistica.
E’ necessario sempre ricordare che da un punto di vista del codice civile vi sono alcune tipologie ben precise di enti non-profit: associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, comitati e fondazioni (non ci occuperemo in questa sede delle cooperative, sociali e/o ordinarie).
SECONDO LIVELLO
Legislazione speciale.
Sono tutti gli aspetti riguardanti la legislazione speciale sul non-profit: la legge sul volontariato e relative leggi regionali, la legge sulle associazioni di promozione sociale e relative leggi regionali, ecc. Queste leggi si intersecano obbligatoriamente con quelle di primo livello per cui, ad esempio, un’organizzazione di volontariato, necessariamente,
deve avere una delle “vesti giuridiche” previste dal primo livello.
TERZO LIVELLO
Legislazione fiscale.
Sono tutti gli aspetti che determinano il trattamento fiscale delle varie organizzazioni e che ne determinano anche quasi sempre gli obblighi contabili. Per esempio: la legislazione sulle ONLUS è un tipico esempio di livello legislativo di natura fiscale. Infatti, non può esistere una ONLUS giuridicamente ed autonomamente definita come tale, ma anche in questo
caso necessariamente una ONLUS deve “rivestire” un abito giuridico previsto nel primo livello. Inoltre, molto spesso una Onlus può riconoscersi anche in una legislazione speciale, sopra definita di secondo livello. Per esempio un’associazione di volontariato può essere, secondo il D.Lgs. 460/97 Onlus di diritto, invece un’associazione che ha scelto l’opzione Onlus non è automaticamente di volontariato.
Inoltre, aldilà e a prescindere dalle classificazioni sopra descritte, è sempre l’attività particolare ed effettivamente svolta dall’ente non-profit che determina il suo possibile (o i suoi possibili) regimi contabili.
Presentiamo gli obblighi contabili delle organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri regionali del Volontariato.
Esse fanno riferimento ad una legislazione speciale (L. 266/91) che determina conseguentemente un comportamento fiscale a fronte delle diverse agevolazioni previste dal contesto normativo per la realizzazione delle attività di volontariato.
Non esiste uno schema tipo di bilancio obbligatorio per le organizzazioni di volontariato.
Organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri
| Bilancio ai fini civilistici |
Il codice civile non prevede alcun obbligo a riguardo, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 3) per le associazioni riconosciute |
| Bilancio ai fini della normativa sul volontariato |
Obbligo di formazione del bilancio previsto dalle legislazioni sul volontariato:
Art 3 comma 3 legge 266/1991: “Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, …., devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti”
Art. 3 comma 3 Legge Regionale 22/1993: “Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, …..devono essere altresì stabiliti
l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti”.
Obbligo di rendicontazione annuale all’ente preposto alla tenuta del Registro regionale del volontariato e al controllo sul mantenimento dei requisiti delle organizzazioni di volontariato iscritte.
Art. 9 comma 2 L.R. n. 22/1993: “Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla regione (o alla provincia) una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario
mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione” |
| Tipo di Contabilità |
Qualora l’organizzazione abbia esclusivamente il codice fiscale e non svolga attività riconducibile all’attività d’impresa, non è previsto alcun obbligo riguardo il tipo di contabilità da tenere. Le organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri regionali del Volontariato possono quindi tenere una contabilità finanziaria di
cassa, dotandosi di un registro al quale annotare le entrate e le uscite.
Risulterebbe atipico che un’organizzazione di volontariato, viste le finalità obbligatorie cui è tenuta, svolga attività commerciale. Per questo motivo si ritiene sconsigliabile l’apertura di una partita Iva da parte di un’organizzazione di volontariato. |
| Ai fini IVA |
Esclusione dal campo di applicazione dell’IVA:
Art. 8 comma 2: “Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati”.
È quindi concessa una esclusione totale dall’assoggettamento ad IVA e da tutti gli obblighi ad esso connessi (fatturazione, apertura di posizione IVA, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (cioè le cessioni effettuate e i servizi prestati dietro corrispettivo) effettuate dalle organizzazioni di volontariato.
Quindi, i proventi per servizi o altri tipi di prestazioni svolte dall’organizzazione (anche in convenzione) non devono essere fatturati ed assoggettati ad IVA (basterà emettere una nota di addebito o una ricevuta). |
| IRPEG |
L’Art. 8 comma 4 L. 266/91 prevedere che: “I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato”.
Quindi le organizzazioni di volontariato non sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG. Per cui l’eventuale “avanzo di gestione” (la differenza tra entrate e uscite) risultante dal bilancio non è imponibile.
Il D.M. 25-5-1995 (attuativo dell’art. 8 comma 4 della legge 266/91) ha fissato i criteri per l’individuazione delle attività commerciali svolte da tali organizzazioni che non sono considerate imponibili, qualora sia documentato il totale impiego dei relativi redditi nell’attività istituzionale. Le agevolazioni sono subordinate all’iscrizione nel registro generale del volontariato. Le attività
individuate, che devono essere svolte in funzione del fine istituzionale e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente sono:
- Attività di vendita occasionale nel corso di celebrazioni o iniziative di solidarietà;
- Vendita diretta di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni,celebrazioni,ecc;
- Prestazioni conformi alle finalità istituzionali con corrispettivi specifici non superiori al 50% del costo di produzione (se non già esenti ex-art.111 comma 3 TUIR).
I proventi da convenzioni con enti pubblici non rientrano comunque tra le attività commerciali marginali.
In quanto onlus di diritto vale inoltre la disposizione contenuta nell’art. 111-ter TUIR: “Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile”.
Analogamente a quanto previsto per le persone fisiche sono comunque soggetti a dichiarazione e tassazione IRPEG:
- i redditi fondiari;
- i redditi di capitale;
- i redditi diversi (di cui art. 81 del TUIR - DPR 917/86). |
| Raccolte pubbliche di fondi |
L’art. 8 del D.lgs. 460/97, applicabile per le ODV in quanto Onlus di diritto, prevede che: “Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi”.
Poiché l’obiettivo è quello di illustrare le operazioni di gestione dei fondi raccolti (entità dei fondi raccolti e degli impieghi effettuati) sarà necessario contrapporre le entrate e le uscite e riportare il saldo nel resoconto economico complessivo annuale dell’ente. |
di Sergio Ricci, consulente CIESSEVI
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