 Riepilogo dei principali adempimenti contabili
Tabella generale di riepilogo degli obblighi contabili per le ONG con una precisazione: non contiene tutte le casistiche possibili. Riportiamo alcuni aspetti introduttivi sulla realtà degli enti non profit con un’iniziale classificazione di natura legislativa.
La legislazione sul non-profit può così classificarsi:
- Legislazione civilistica. E’ necessario ricordare che da un punto di vista del codice civile ci sono alcune tipologie ben precise di enti non-profit: associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, comitati e fondazioni.
- Legislazione speciale. Sono tutti gli aspetti riguardanti la legislazione speciale sul non-profit, in questo caso: la legge sulle organizzazioni non governative, la legge sul volontariato e relative leggi regionali, la legge sulle associazioni di promozione sociale e relative leggi regionali, ecc. Dette leggi si intersecano obbligatoriamente con quelle di primo livello per cui, ad esempio, un’organizzazione di volontariato, necessariamente, deve avere una delle “vesti giuridiche” previste dal primo livello.
- Legislazione fiscale. Sono tutti gli aspetti che determinano il trattamento fiscale delle varie organizzazioni e che ne determinano anche quasi sempre gli obblighi contabili. Per esempio: la legislazione sulle ONLUS è un tipico esempio di livello legislativo di natura fiscale. Non può esistere una ONLUS giuridicamente ed autonomamente definita come tale, esiste se “riveste” un abito giuridico previsto nel primo livello. Spesso una Onlus può riconoscersi in una legislazione speciale, per esempio, una ONG può essere, secondo il D.Lvo 460/97 anche Onlus, mentre un’associazione che ha scelto l’opzione Onlus non è automaticamente una ONG.
A differenza di quanto avviene in altri Paesi esteri, dove per organizzazione non governativa si intende spesso qualunque ente appartenente al terzo settore, in Italia le organizzazioni non governative indicano una particolare tipologia di enti che possono svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che sono regolati dall’apposita legge 49/1987.
È sempre l’attività particolare ed effettivamente svolta dall’ente non-profit che determina il suo possibile (o i suoi possibili) regimi contabili.
Infine, vista la complessità delle varie legislazioni, nonché la possibile pluriapplicazione di diverse disposizioni legislative, è sempre auspicabile interpellare e chiedere consiglio a enti o consulenti esperti su tali tematiche.
Nel tenere sempre ben presente la complessità applicativa di quanto appena indicato, presentiamo ora di seguito la tabella dei vari obblighi contabili.
Non esiste uno schema di bilancio obbligatorio per le organizzazioni non governative
Organizzazioni non governative (ONG legge n. 49/1987)
| Bilancio ai fini civilistici |
Il codice civile non prevede alcun obbligo a riguardo, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 3) per le associazioni riconosciute |
| Bilancio ai fini della legislazione speciale |
Obbligo di formazione del bilancio previsto dalla legislazione sulla cooperazione:
Art. 28 comma 4 lettera h) legge 49/1987: “..(le ONG)…presentino i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità”
Vedi anche paragrafo seguente sulle attività svolte.
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| Relazione sulle attività svolte |
Art. 28 comma 4 lettera i) Legge. n. 49/1987: “(Le ONG)…si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso".
E’ necessario ricordare anche il decreto n. 337 del 15 settembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2005. Il regolamento del Ministero degli Esteri stabilisce che ai progetti elaborati dalle ONG relativamente all’attività di cooperazione si applicano le disposizioni della legge sulla cooperazione (n. 49/1987) relativamente all’attività di cooperazione e alla natura non commerciale dell’attività. Il decreto dispone anche riguardo alle polizze fidejussorie e alla certificazione antimafia. Perché il progetto “sia in regola” secondo il Ministero degli Esteri, l’ONG deve esibire lo stato di avanzamento delle attività realizzate; un rendiconto finanziario, sottoscritto dal legale rappresentante, contenente un elenco dei trasferimenti di valuta nel paese beneficiario e un elenco delle spese effettuate in Italia e nel paese beneficiario, per voci. Inoltre, il rapporto deve essere accompagnato dalla relazione di un revisore contabile, attestante l’attendibilità del rendiconto finanziario ( gli oneri relativi alla relazione del revisore contabile sono evidenziate tra le voci di spesa del programma e gravano sul contributo del Ministero degli Affari Esteri). L’ONG ha inoltre l’obbligo di conservare la documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla presentazione del rapporto finale. L’amministrazione finanziaria ha comunque la facoltà di effettuare verifiche sia presso la sede dell’ONG, sia nei paesi di realizzazione dei progetti. Il rapporto finale sarà corredato da una dichiarazione del ministero che attesta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. |
| Tipo di Contabilità |
E’ previsto l’ obbligo della contabilità analitica come da art. 28 comma 4 lettera h) legge 49/87 qualora l’organizzazione abbia esclusivamente il codice fiscale e non svolga attività riconducibile all’attività d’impresa.
A tal proposito si segnala che nel caso la ONG decida di aprire la partita IVA può e deve adottare uno vari vari regimi contabili previsti in Italia, ivi compreso quello “c.d. a forfait” previsto dalla legge 398/91. |
| Ai fini IVA |
Ai sensi dell’art. 28 comma 4 lettera c) legge 49/87 ;”…prevedano l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali…"
Ai sensi dell’art. 29 comma 4 legge 49/87 :”.. le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale”.
Salvo che nel caso la ONG decida di aprire la partita IVA può e deve adottare uno vari vari regimi contabili previsti in Italia, ivi compreso quello “c.d. a forfait” previsto dalla legge 398/91. |
| Ai fini IRES |
Ai sensi dell’art. 28 comma 4 lettera c) legge 49/87 ;”…prevedano l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali..”
A’ sensi dell’art. 29 comma 4 legge 49/87 :”.. le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale”.
Salvo che nel caso la ONG decida di aprire la partita IVA può e deve adottare uno vari vari regimi contabili previsti in Italia, ivi compreso quello “c.d. a forfait” previsto dalla legge 398/91.
In quanto onlus di diritto vale la disposizione contenuta nell’art. 111-ter TUIR:
“Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile” . |
| Raccolte pubbliche di fondi |
L’art. 8 del D.lgs. 460/97, applicabile per le ONG in quanto Onlus di diritto, prevede che: “Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi”.
Poiché l’obiettivo è quello di illustrare le operazioni di gestione dei fondi raccolti (entità dei fondi raccolti e degli impieghi effettuati) sarà obbligatoriamente necessario contrapporre le entrate e le uscite e riportare il saldo nel resoconto economico complessivo annuale dell’ente.
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di Sergio Ricci, consulente CIESSEVI |