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Tabella obblighi contabili - ONLUS Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Riepilogo dei principali adempimenti contabili

Nel presentare una tabella di riepilogo per gli obblighi contabili delle Onlus e’ necessario premettere alcuni aspetti da ricordare per gli amministratori e per gli addetti alla definizione di tali compiti, nella piena consapevolezza che, come tutte le tabelle di riepilogo, non è esaustiva di tutte le casistiche possibili. Inoltre, a prescindere dalle classificazioni sopra descritte, è sempre l’attività particolare ed effettivamente svolta dall’ente nonprofit che determina il suo possibile (o i suoi possibili) regimi contabili. Infine,vista la complessità delle varie legislazioni, nonchè la possibile pluriapplicazione di diverse disposizioni legislative, è sempre auspicabile interpellare e chiedere consiglio ad enti o a consulenti esperti su tali tematiche.

Non esiste uno schema di bilancio obbligatorio per le Onlus.


Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Bilancio ai fini civilistici  Il codice civile non prevede alcun obbligo a riguardo
Bilancio ai fini della normativa
sulle ONLUS (Decreto legislativo 460/97)

Obbligo di redazione del bilancio:

Art. 10 del D.lgs. 460/97:
“ Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
.…
l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale”

Art. 25 comma 1 lettera a): le onlus devono “rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22” (vale a dire per un periodo non inferiore ad anni 10)

La normativa quindi prevede l’obbligo, e non la facoltà, di redazione del bilancio per le ONLUS, anche se (fatto salvo il caso delle cooperative sociali) non vi è l’obbligo della pubblicità legale (deposito presso il Registro Imprese) dello stesso.

Scritture contabili obbligatorie

Per rappresentare l’attività complessivamente svolta, (Art. 25
comma 1 lett.a) D.lgs 460/97) devono redigere le scritture contabili
sistematiche e cronologiche, vale a dire devono essere riportate tutte le operazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria. In tal caso gli obblighi contabili previsti si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile. Dalle scritture contabili cronologiche e sistematiche occorre redigere un apposito bilancio o rendiconto (da redigere, come detto, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio) che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Le scritture contabili in argomento non sono soggette a particolari formalità di vidimazione e bollatura ma devono comunque essere conservate unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata. La disposizione legislativa sopra presentata prevede, anche, per talune categorie di soggetti, la possibilità di non adempiere gli obblighi contabili sopra descritti. In particolare la legge (art. 20-bis commi 3 e 4 del DPR 600/1973) dispone l’esonero della tenuta delle scritture contabili sopra descritte per le Onlus che nel corso di un anno non abbiano conseguito proventi (comprensivi di attività istituzionali e connesse) superiori a Euro 51.645,69 (tale importo va modificato annualmente secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della legge 16-12-1991 n.398).

In tal caso ci si può limitare, in luogo delle sopradescritte scritture contabile sistematiche e cronologiche, al semplice rendiconto economico e finanziario.

Diverso è il trattamento contabile delle attività direttamente connesse (Art. 25 comma 1 lett. b) D.lgs 460/97). Possiamo definire come attività direttamente connesse, le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative ad esse. Le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i relativi proventi non devono eccedere il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
Tali attività sono comunque soggette agli obblighi contabili previsti
dagli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del DPR n. 600/1973).
Tali obblighi sono così riassumibili:
Contabilità semplificata: rendiconto delle entrate e delle uscite complessive per i soggetti minori:
Art. 25 comma 3 D.lgs. 460/1997: “I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a Euro 51.645,69, modificato annualmente secondo le variazioni del costo della vita, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive,
nei termini e nei modi di cui all'articolo 20”.

Vedere quanto descritto al punto precedente.

 

Contabilità super semplificata:
per le Onlus i cui ricavi annui da attività connesse non siano superiori a 15.493,84 euro per le prestazioni di servizi o 25.822,84 per le altre attività.
Art. 25 comma 1 lett. b):
“in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a Euro 15.493,84, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a Euro 25.822,84 negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Tali obblighi sono così riassumibili:
- Ammontare complessivo delle operazioni fatturate o, in
mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L’annotazione, che deve avvenire con riferimento al mese di fatturazione o di effettuazione dell’operazione e mantenendo la distinzione per aliquota,può alternativamente essere effettuata o negli ordinari registri IVA ovvero in apposito prospetto conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 11-2-1997.
- Annotare, entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali
dell’imposta sul valore aggiunto, nel registro IVA degli acquisti ovvero nell’apposito prospetto di cui al D.M. 11-2-1997, l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti indicando la relativa imposta
- Conservare, ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, sia la documentazione relativa agli acquisti e alle importazioni di cui al punto precedente, sia la documentazione relativa agli altri costi.

Relazione di controllo

Art. 25 comma 5: “Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di Euro 1.032.913,80, (modificato annualmente in base alle variazioni del costo della vita), il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.”

E’ un preciso obbligo per le ONLUS che superano il limite di proventi ( da intendersi come sommatoria di attività istituzionali ed attività connesse) sopra indicato per due anni consecutivi.

Raccolte pubbliche di fondi

L’art. 8 del D.lgs. 460/97 prevede che: “Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),Testo unico delle imposte sui redditi”.

L’obiettivo è quello di illustrare le operazioni di gestione dei fondi raccolti (entità dei fondi raccolti e degli impieghi effettuati). Sarà necessario redarre in apposito allegato le entrate e le uscite di ogni singolo evento di raccolta fondi e riportare il saldo dell’evento stesso
prima nella contabilità cronologica della Onlus e poi nel rendiconto
economico annuale economico e finanziario dell’ente.

nota - Per raccolta fondi si intendono i fondi raccolti pubblicamente
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante dazioni di beni di modico valore o servizi ai sovventori. Detti fondi devono pervenire da raccolte occasionali , i cui requisiti (di occasionalità ) possono essere individuati in base a condizioni e limiti indicati con apposito decreto ministeriale ai sensi dell’art. 17 , comma 3, legge 23-8-1988 n. 2000. Si veda in proposito quanto prescritto in tema di associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 37, comma 2, lett. A) della legge 21-11-2000 n. 342 (sostitutiva dell’art. 25 comma 1 della legge n.133/1999). In tal caso, l’occasionalità deriva da un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore a Euro 51.645,69.

di Sergio Ricci, consulente CIESSEVI


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