| Legge antifumo: precisazioni per le organizzazioni di volontariato |
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Il 10 gennaio 2005 è entrata in vigore per tutti i locali pubblici la disciplina che vieta di fumare Dal 10 gennaio 2005 (per effetto dei disposti dell’articolo 51 della Legge 3/2003) il divieto di fumare è esteso a tutti i locali chiusi ad eccezione dei seguenti:
La Circolare del Ministero della Salute, del 17 dicembre 2004, ricomprende tra gli utenti anche i lavoratori dipendenti. La legislazione prevede delle sanzioni per chi fuma dove è vietato (da euro 25 ad euro 250 raddoppiati nel caso di presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di bambini sino a 12 anni), ma soprattutto prevede sanzioni per coloro che, gestendo i locali, tengano una condotta omissiva o negligente nei confronti di chi fumi dove è vietato oppure, ma solo in relazione ai locali pubblici o di pubblico spettacolo, omettano l'affissione della segnaletica prevista dalla legge (da euro 200 a euro 2000 aumentabili della metà nel caso in cui gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti). Il decreto, inoltre, indica che il divieto di fumare deve chiaramente essere espresso:
In merito si ritiene anche di evidenziare che la normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro (nello specifico il D.P.R. 493/1996) regolamenta le forme, le dimensioni, i materiali, i colori ed i pittogrammi dei cartelli segnalatori per cui si sconsiglia vivamente il “faidate” e si rimanda all’acquisto di segnaletica che viene dichiarata dal fabbricante o dal venditore come conforme al decreto suddetto. Sulla necessità di realizzare locali per fumatori, si ritiene di segnalare che ai sensi del comma 4 dell'articolo 51 della Legge 3/2003 il provvedimento avrebbe dovuto prevedere che “in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori”. Tuttavia tale situazione non è stata considerata nel DPCM 23 dicembre 2003 dove sono descritti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, ma non le realtà che sono obbligate a renderli disponibili. In attesa, quindi, di ulteriori provvedimenti chiarificatori, la valutazione della necessità di realizzare detti locali viene lasciata all’interpretazione dei gestori delle singole realtà che devono stabilire se nei locali a disposizione dell'Associazione vi siano delle persone che “soggiornano non volontariamente”. Scarica la scheda contenente i requisiti tecnici dei locali per fumatori in formato di Luca Zinesi, consulente CIESSEVI |
