 La tenuta dei registri è affidata alla prefettura o alla regione.
La personalità giuridica
Il concetto di personalità giuridica, per come si è sviluppato e ad oggi recepito dall’ordinamento italiano, si riconduce all’esclusiva prerogativa, in capo ai membri che hanno agito in nome e per conto dell’ente persona giuridica, di essere esentati dalla disciplina di diritto comune relativa alla responsabilità patrimoniale. Ciò si traduce in una limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione. Questa differenza di regime, rispetto agli enti senza personalità giuridica, è identificata nell’autonomia patrimoniale perfetta, per cui il patrimonio dell’ente è distinto e autonomo rispetto a quello di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente.
A tale regime giuridico sono ammesse le associazioni e le fondazioni, che richiedono e ottengono il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Unica eccezione, a dire il vero contraddittoria, è rappresentata dalle associazioni di promozione sociale: infatti, la legge 383/2000 (Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, pubblicata in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000. In particolare si legge, all’art. 6, comma 2: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima, e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”), di disciplina delle associazioni di promozione sociale, all’art. 6 impone la responsabilità sussidiaria degli amministratori, indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica al relativo ente.
Il riconoscimento della personalità giuridica
La disciplina relativa al riconoscimento della personalità giuridica è stata di recente innovata mediante il DPR 361/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, 59), pubblicato in G.U. n. 286, 7 dicembre 2000, Serie Generale) attuativo della delega disposta nella prima legge Bassanini.
La nuova disciplina ha introdotto alcune novità rispetto a quanto disposto dal Codice Civile: la personalità giuridica si ottiene mediante il riconoscimento, ma questo è ora immediatamente operativo con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il procedimento ha subito significative semplificazioni; la tenuta dei registri è affidata esclusivamente alla Prefettura o alla Regione (Nell’abrogata disciplina la domanda, pur se presentata alla Prefettura, veniva di fatto da questa trasmessa al Ministero competente. Inoltre i tempi per l’ottenimento del riconoscimento partivano da un minimo di tre anni).L’iscrizione al registro viene dunque a rappresentare non più una forma di pubblicità dichiarativa, come lo era nella vecchia regolamentazione, bensì di pubblicità costitutiva.
La competenza alla tenuta dei registri delle persone giuridiche
L’art. 1 del DPR 361/2000 disciplina l’intero procedimento necessario ai fini dell’acquisto della personalità giuridica, per gli enti che ne fanno domanda alla Prefettura. L’art. 7 prevede l’istituzione dei registri anche presso le Regioni a statuto ordinario, le quali si devono attivare attraverso l’adozione di uno specifico regolamento.
La nuova disciplina indica quali sono i casi in cui gli enti devono presentare domanda alle Regioni, lasciando perciò residualmente, per tutti gli altri casi, la competenza prefettizia. Fino all’emanazione dei regolamenti regionali è valida la disciplina procedurale stabilita dal DPR 361/2000.
Devono presentare domanda alla relativa Regione, specifica l’art. 7, le associazioni e le fondazioni che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del DPR 616/1977, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione (Tale attribuzione di competenza riprende quanto già sancito dal DPR 616/1997).
Il procedimento
Il procedimento davanti alla Prefettura
In questo caso la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente; essa deve essere sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente. La domanda deve necessariamente contenere:
1. istanza, in duplice copia di cui una in bollo, sottoscritta dal fondatore o dal legale rappresentante dell'Ente;
2. due copie, di cui una autenticata e in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
3. relazione illustrativa, in duplice copia, sull'attività dell'ente;
4. relazione, in due copie, sulla situazione economica-finanziaria corredata da perizia giurata di parte nel caso di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
5. due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza, qualora l'istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto;
6. elenco dei componenti degli organi direttivi dell'ente, compreso il collegio dei revisori.
L’istruttoria prefettizia sarà finalizzata a valutare che da parte dell’ente, siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente stesso, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda (fa testo la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della domanda), il prefetto provvede all’iscrizione.
Nel caso in cui la Prefettura ravvisi ragioni ostative all’iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di 120 gironi, ne da motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, possono presentare memorie e documenti, nei successivi 30 giorni. Se, trascorsi ulteriori 30 giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
Il procedimento davanti alla Regione
Si prende in questa sede in considerazione la regolamentazione della Regione Lombardia, avvenuta con l’emanazione del R.R. 2/2001 . Tale regolamento istituisce il Registro regionale informatico delle persone giuridiche private. La domanda per il riconoscimento giuridico, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale. Al momento del ricevimento, l’ufficio della Giunta regionale competente per l’istruttoria, rilascerà una ricevuta. La domanda deve essere scritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente e deve contenere:
1. quattro copie autenticate dello Statuto e dell’Atto costitutivo (1 copia in bollo);
2. relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria corredata da perizia giurata di parte nel caso di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
3. relazione sull’attività dell’ente;
4. una marca da bollo da € 10,33.
L’ufficio preposto, a fini istruttori, verifica che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato. Inoltre valuterà l’adeguatezza del patrimonio all’attuazione dello scopo.
Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l’iscrizione nel Registro. Se l’ufficio competente ravvisa ragioni ostative all’iscrizione, o la necessità di integrare la documentazione presentata, ne da motivata comunicazione ai richiedenti. I richiedenti hanno quindi 30 giorni per presentare memorie e documenti. Naturalmente il termine dei 90 giorni decorre dal ricevimento da parte dell’ufficio competente della domanda regolarizzata o completata. Nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale non provveda all’iscrizione ovvero non comunica ai richiedenti il motivato diniego, l’iscrizione è negata.
È possibile scaricare le schede contenenti le disposizioni della Struttura Giuridico dell’Unità Organizzativa Legale e Avvocatura della Regione Lombardia per ottenere l’iscrizione al registro delle persone giuridiche. La tenuta dei registri, infatti, è affidata alla prefettura o alla Regione. Possono inoltrare la domanda le associazioni e le fondazioni.
Si possono scaricare le seguenti schede in formato (24 KB):
scheda per associazioni e fondazioni;
scheda per associazioni, fondazioni, ONLUS;
scheda fondazioni testamentarie;
scheda organizzazioni di volontariato.
di Luca Degani, avvocato consulente CIESSEVI
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