| Lavoro occasionale accessorio |
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Siamo un’associazione di volontariato ancora non iscritta al registro. Volevamo sapere se possiamo avvalerci della disciplina del lavoro occasionale accessorio, per regolamentare i rapporti con i nostri collaboratori?
L’articolo 70 del Decreto legislativo n.276/2003 (riforma Biagi) stabilisce che si possa far ricorso al lavoro occasionale accessorio per lo svolgimento di attività rientranti nell’ambito:a) di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) di piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. f) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; g) dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati. Le Associazioni di volontariato, pertanto, possono avvalersi di prestazioni di tipo “accessorio”, purché si tratti dello svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà (art. 70 comma 1 lett. e del Dlgs. 276/2003). Si ritiene comunque che, per tali Associazioni, si faccia riferimento solo a quelle già iscritte nel registro delle Organizzazioni di Volontariato. Non si escludono però, anche le attività previste dalla lettera d), riguardanti la realizzazione di manifestazioni di carattere sociale, sportivo, culturale o caritatevole. Per tali attività non sono definite le caratteristiche (organizzazione o altro) dei soggetti che promuovono le predette manifestazioni. E’ auspicabile un intervento ministeriale per chiarire questo ed altri aspetti della normativa e si ritiene che i doverosi chiarimenti arriveranno non appena l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio si diffonderà. Ad oggi, solo nella Provincia di Treviso è partita la sperimentazione del lavoro occasionale accessorio e dei “buoni” di pagamento, con l’assistenza dell’agenzia Italia Lavoro Spa. Il Ministero del Lavoro ha stabilito le aree territoriali in cui è possibile avviare la sperimentazione del lavoro accessorio, al fine di valutarne la validità, e sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania. Si ricorda che il lavoro accessorio consiste in attività che configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali, le attività che, svolte anche in favore di più beneficiari, non danno luogo complessivamente, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell'anno solare. Il lavoro accessorio può essere svolto da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne, vale a dire: - disoccupati da oltre un anno; - casalinghe; - studenti; - pensionati; - disabili e soggetti in comunità di recupero; - lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Il datore di lavoro che intende fruire del lavoro accessorio dovrà acquistare i Buoni del valore di euro 10,00 presso gli sportelli dell’INPS (in futuro anche presso le tabaccherie) da consegnare al lavoratore occasionale. I Buoni sono in vendita in blocchetti da 5 per un totale di 50 euro. |
