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Lavoro occasionale accessorio Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo un’associazione di volontariato ancora non iscritta al registro. Volevamo sapere se possiamo avvalerci della disciplina del lavoro occasionale accessorio, per regolamentare i rapporti con i nostri collaboratori?
L’articolo 70 del Decreto legislativo n.276/2003 (riforma Biagi) stabilisce che si possa far ricorso al lavoro occasionale accessorio per lo svolgimento di attività rientranti nell’ambito:
a) di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai     bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b)  dell'insegnamento privato supplementare;
c)  di piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d)  della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e)  della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di     lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di     solidarietà.
f)   dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al     turismo e ai servizi;
g) dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e     pensionati.

Le Associazioni di volontariato, pertanto, possono avvalersi di prestazioni di tipo “accessorio”, purché si tratti dello svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà (art. 70 comma 1 lett. e del Dlgs. 276/2003).
Si ritiene comunque che, per tali Associazioni, si faccia riferimento solo a quelle già iscritte nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.
Non si escludono però, anche le attività previste dalla lettera d), riguardanti la realizzazione di manifestazioni di carattere sociale, sportivo, culturale o caritatevole. Per tali attività non sono definite le caratteristiche (organizzazione o altro) dei soggetti che promuovono le predette manifestazioni.
E’ auspicabile un intervento ministeriale per chiarire questo ed altri aspetti della normativa e si ritiene che i doverosi chiarimenti arriveranno non appena l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio si diffonderà.

Ad oggi, solo nella Provincia di Treviso è partita la sperimentazione del lavoro occasionale accessorio e dei “buoni” di pagamento, con l’assistenza dell’agenzia Italia Lavoro Spa.
Il Ministero del Lavoro ha stabilito le aree territoriali in cui è possibile avviare la sperimentazione del lavoro accessorio, al fine di valutarne la validità, e sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.
Si ricorda che il lavoro accessorio consiste in attività che configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali, le attività che, svolte anche in favore di più beneficiari, non danno luogo complessivamente, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell'anno solare.
Il lavoro accessorio può essere svolto da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne, vale a dire:
-    disoccupati da oltre un anno;
-    casalinghe;
-    studenti;
-    pensionati;
-    disabili e soggetti in comunità di recupero;
-    lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Il datore di lavoro che intende fruire del lavoro accessorio dovrà acquistare i Buoni del valore di euro 10,00 presso gli sportelli dell’INPS (in futuro anche presso le tabaccherie) da consegnare al lavoratore occasionale. I Buoni sono in vendita in blocchetti da 5 per un totale di 50 euro.


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