| Chiesa evangelica: quale forma giuridica? |
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Siamo una chiesa evangelica e volevamo sapere se possiamo adottare la forma dell’organizzazione di volontariato per gestire le nostre attività di carattere solidaristico.
Le Chiese evangeliche, al pari di altre Chiese cristiane, compresa quella cattolica, si qualificano quali confessioni religiose (cioè gruppi sociali con finalità religiosa che originano un ordinamento giuridico) riconosciute e tutelate dall’articolo 8, secondo comma, della Costituzione.Secondo il combinato disposto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 266 del 1991 l’organizzazione di volontariato è un organismo liberamente costituito rivolto a svolgere attività in modo personale, spontaneo e gratuito, attraverso soggetti volontari che vi aderiscono, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’organizzazione di volontariato può assumere la forma giuridica che ritiene più adeguata al perseguimento dei propri fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico, elemento che caratterizza per legge in via esclusiva l’attività di volontariato organizzato. Le confessioni acattoliche organizzate in base all’articolo 8, secondo comma, della Costituzione originano degli ordinamenti giuridici che si pongono, rispetto allo Stato, in una posizione di autonomia e indipendenza, potendo autorganizzarsi e autodeterminarsi anche sotto il profilo normativo in piena autonomia, fatto salvo il limite dell’ordinamento giuridico italiano. Mentre l’attività interna delle confessioni religiose è autorganizzata e autonomamente normata, i rapporti con lo Stato italiano trovano la propria disciplina sulla base di intese ( per esempio l'intesa con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, legge n. 499/1984; l'intesa con le Assemblee di Dio in Italia, legge n. 517/1988; l'intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, legge n. 116/1995; l'intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, legge n. 520/1995). Una chiesa evangelica, stante la propria natura di confessione religiosa, non può pertanto essere ricondotta ad una organizzazione di volontariato in quanto: a) la confessione religiosa non può essere considerata una semplice organizzazione associativa trattandosi di ordinamento giuridico; b) la confessione religiosa in quanto tale non ha quale scopo esclusivo quello solidaristico risultando questo piuttosto una finalità accessoria o comunque secondaria; c) la struttura organizzativa delle chiese cristiane generalmente non assume le caratteristiche di democraticità della struttura richiesta dalla legge quadro sul volontariato, così come le cariche spesso non sono elettive. Pertanto, la chiesa evangelica in quanto tale non può ritenersi organizzazione idonea per lo svolgimento dell’attività di volontariato come intesa dalla legge n. 266 del 1991, occorrendo diversamente una struttura associativa distinta di promanazione della chiesa che rispetti le caratteristiche peculiari dell’organizzazione di volontariato previste dalla legge nazionale citata. |
