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Diritto alla partecipazione associativa Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Nel caso i cui un socio venga escluso dall’associazione quali sono gli strumenti attivabili per tutelare il proprio diritto alla partecipazione associativa?
L’articolo 24, comma 3, del Codice civile dispone che l’esclusione di un associato possa essere deliberata dall’assemblea solo per gravi motivi. Qualora venga deliberata, l’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
La competenza ad escludere l’associato può essere attribuita ad altri organi associativi dalle pattuizioni statutarie. Inoltre, le norme pattizie possono prevedere che gli associati contro cui è stato adottato un provvedimento di esclusione possano rivolgere la loro contestazione ad un organo dell’associazione (es. collegio di probiviri, ovvero assemblea). Il ricorso all’organo interno all’associazione può essere facoltativo ovvero obbligatorio, nonché alternativo al ricorso all’autorità giudiziaria, ovvero pregiudiziale, in quest’ultimo caso l’associato dovrà necessariamente in primo luogo ricorrere all’organo associativo interno.
In ogni caso l’esclusione può avvenire solo per gravi motivi. Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, la gravità dei motivi deve essere valutata ai sensi dell’articolo 1455 del Codice civile che prevede che, per costituire giusta causa di risoluzione del contratto, l’inadempimento di una parte (nel nostro caso dell’associato) deve essere di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra (ossia dell’associazione).

Nel caso che lo statuto e/o l’atto costitutivo non prevedano nulla a riguardo, si applicherà l’articolo 24, comma 3, del Codice civile, che anche se dettato per le associazioni con personalità giuridica trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute quali sono abitualmente le OdV. L’associato pertanto qualora subisca un provvedimento di esclusione potrà sottoporre tale valutazione al vaglio del tribunale, entro sei mesi dalla sua ricezione.

Il tribunale valuterà innanzi tutto il rispetto delle norme procedurali previste dal Codice civile ovvero dall’atto costitutivo e/o dallo statuto. Verificherà quindi che l’esclusione sia stata assunta dall’organo competente, con le modalità previste, e che sia stata correttamente comunicata all’associato escluso.
Anche la motivazione che ha giustificato l’esclusione è sottoposta al vaglio del giudice che accerterà l’effettiva sussistenza della causa di esclusione, posta a fondamento della detta deliberazione, e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata per sostenere la gravità della condotta dell’escludendo.
Naturalmente, l’adozione di clausole che prevedano una descrizione puntuale delle condotte che sono causa di esclusione, limiterà la discrezionalità del giudice nell’accertamento; al contrario, l’utilizzazione di clausole di stile o generiche (es. contrarietà all’interesse dell’associazione), richiederà al giudice di valutare anche la proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato e la definitività del provvedimento espulsivo.


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