| Durata del patto associativo |
|
|
Nello statuto della nostra associazione non riconosciuta non è stato fatto alcun riferimento alla durata (determinata o indeterminata) del patto associativo. Si tratta di una grave omissione?
L’articolo 16, primo comma, del Codice civile stabilisce i contenuti minimi di uno statuto di associazione riconosciuta, che sono: la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento interno e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. L’articolo 36, primo comma, invece, dispone che l’ordinamento e l’amministrazione interna di un’associazione non riconosciuta sono regolati dagli accordi degli associati. Ai fine della costituzione di un'associazione non riconosciuta, quindi, è necessario e sufficiente che siano indicati lo scopo, le condizioni per l'ammissione degli associati e le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione.Per quanto riguarda la durata dell’associazione, si precisa che la stessa non risulta essere una previsione statutaria obbligatoria né per le associazioni riconosciute, né per quelle non riconosciute. Ciò nondimeno, generalmente, gli statuti contengono una disposizione relativa alla durata dell’associazione, sia essa costituita per un periodo di tempo predeterminato, sia essa costituita per una durata illimitata. Pertanto, nel caso di specie, non essendo stata indicata alcuna durata, si ritiene che l'associazione verrebbe semplicemente considerata come costituita per una durata illimitata. In conclusione, si suggerisce, in occasione di altre ed eventuali modifiche allo statuto dell’associazione, di introdurre una clausola statutaria relativa alla durata limitata o illimitata dell’associazione; non è, quindi, necessario procedere ad una modifica dello statuto per il solo motivo di inserire una clausola relativa alla durata. |
