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Abbiamo saputo che è stato istituito anche in Lombardia il registro regionale della promozione sociale. Quali sono i requisiti richiesti e le modalità per ottenere l’iscrizione?
L’articolo 4 della legge regionale della Lombardia n. 5 del 24 febbraio 2006 ha introdotto la possibilità per le associazioni di promozione sociale che operano nel territorio regionale di iscriversi nel registro dell’associazionismo istituito dalla legge regionale 28/96.
A questo fine la legge regionale 5/06 ha creato una nuova sezione del registro (oltre alle cinque in cui era già suddiviso sulla base dell’oggetto associativo) in cui possono iscriversi le associazioni che abbiano i requisiti indicati agli articoli 2 e 3 della legge 383/00, anche in deroga a quanto prescritto dall’articolo 2 della legge regionale 28/96 per l’iscrizione delle altre associazioni.
Occorre pertanto verificare quali siano i requisiti indicati dagli articoli 2 e 3 della legge 383/00.
In primo luogo l’articolo 2 stabilisce chi può iscriversi e chi invece in nessun caso può avvalersi delle agevolazioni previste per le associazioni di promozione sociale:
- possono iscriversi le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- non possono iscriversi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- inoltre, in base alla legge regionale 28/96 non possono iscriversi i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, le organizzazioni di volontariato per le quali c’è l’apposito registro, e le società di mutuo soccorso.
Ai sensi dell’articolo della legge 283/00, l’associazione deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere costituita e operante da almeno un anno;
- avere sede legale, ovvero sede secondaria in una provincia della Regione Lombardia. Qualora anziché al Registro provinciale, intenda iscriversi al Registro regionale l’associazione dovrà operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane;
- avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali (anche se è consentito ricorrere ai propri associati in caso sia necessario assumere dipendenti o collaboratori);
- lo statuto dell’associazione deve riportare:
- la denominazione;
- la sede legale;
- l’oggetto sociale;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- la previsione dell’elettività delle cariche associative e che le norme sull’ordinamento interno siano ispirate ai princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, può consentire deroghe a questa disposizione;
- i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
La procedura per l’iscrizione è la medesima prevista dalla legge regionale 28/96. Pertanto le associazioni dovranno presentare domanda a cui deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata e registrati all’Ufficio del Registro competente per territorio;
- relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni e su quella in programma sottoscritta dal legale rappresentante;
- rendiconto economico, completo della situazione patrimoniale, e bilancio di previsione;
- elenco nominativo delle cariche sociali;
- elenco nominativo o numerico degli associati;
- nel caso di iscrizione nel Registro regionale, autocertificazione attestante che l’attività viene effettivamente svolta in almeno 2 Province o 3 comunità montane;
- fotocopia del codice fiscale.
Ogni documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione richiedente.
Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio preposto, il termine è interrotto qualora si renda necessario acquisire chiarimenti o supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi.
L’iscrizione o il diniego vengono comunicati al legale rappresentante dell’associazione.
Qualora la richiesta di iscrizione sia avanzata da associazioni a carattere nazionale, iscritte nel Registro nazionale istituito dalla legge 383/00, ai sensi della legge regionale 28/96, articolo 3, comma 2bis, occorrerà allegare la documentazione idonea a dimostrarlo, ovvero la copia del decreto di iscrizione. |