| Organizzazioni di volontariato e sponsorizzazioni |
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Stiamo organizzando una raccolta pubblica di fondi per l’anniversario della costituzione della nostra associazione. Come OdV iscritta al registro regionale del volontariato possiamo realizzare delle attività di sponsorizzazione anche mediante cessione del marchio?
Il quesito presenta vari punti che necessitano di chiarimento, anche perché si ritiene che vada impostato il significato dei termini e le corrette attività fiscali sotto connesse. ? Innanzitutto dando per buone tutte le premesse fatte dall’associazione stessa, cioè che si tratta di ODV iscritta al registro e come tale svolgente solo attività istituzionale è necessario chiarire il concetto di sponsorizzazione anche riguardo alle prestazioni effettuati dalla società che vuole concedere una sponsorizzazione ad una associazione. Necessita però un inquadramento delle problematiche presentate nel quesito in modo che l’associazione possa meglio orientarsi nella quotidianità relativamente a tali operazioni. La sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive ( ma non solo), il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente dell’onere sostenuto dallo sponsor. Caratterizzazione del contratto di sponsorizzazione è, come si diceva, la sinallagmaticità (reciprocità) tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato. Secondo l’orientamento definito dalla prassi ministeriale e dalla sentenze della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, 19.1.1996, sentenze n. 428 e 429 e 1.8.1986, sentenza n. 6958, R.M. 9.8.1999 n. 137/E) si ha : Sponsorizzazione, se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico uno specifico “abbinamento". In questo caso si verifica la relazione di connessione con lo spettacolo stesso. Infatti, nel contratto si sponsorizzazione l’impresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato quale veicolo della propria immagine; è dunque lo stabile abbinamento tra il nome dello sponsor e l’attività, che presuppone e determina l’esistenza della connessione tra il marchio dell’impresa e l’associazione sportiva. Quindi le attività di sponsorizzazione sono sempre attività commerciali e come tali necessitano di partita IVA e relativa fatturazione. A titolo informativo, però, si riporta che autorevole dottrina (Propersi) suffragato da prassi ministeriale si è espressa anche in maniera “favorevole” agli estensori del quesito, ma solo per le associazioni sportive, e per completezza di informazione andiamo di seguito ad esporre tale interpretazione, in modo che l’associazione che ha presentato il quesito possa liberamente valutare in piena libertà. Il nocciolo intorno al quale ruota tutto è l’interpretazione del comma 1 dell’articolo 25 della legge 133/99. tale disposizione recita testualmente che : “Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell’opzione di cui all’art. 1 della legge 16-12-1991 n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile: a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità”. La possibilità di escludere tali proventi da tassazione è altresì consentita solo se gli stessi vengono percepiti dall’associazione in maniera occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per importo stabilito con decreto ministeriale 10-11-1999, nella misura massima di Euro 51.645 per periodo d’imposta. Appare chiaro che la finalità della disposizione citata è quella di consentire alle associazioni sportive dilettantistiche quella di accedere ad ulteriori fondi di finanziamento, senza dover sopportare ulteriori oneri fiscali aggiuntivi. L’esenzione da tassazione è però subordinata alla condizione che queste attività, pur essendo di natura commerciale, siano connesse agli scopi istituzionali. Ai fini dell’individuazione di tali attività il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 43/E del 8-3-2000, ha precisato che : “La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le attività commerciali debbano essere strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima (…) A titolo esemplificativo, possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.” Quindi, alla luce dell’autorevole parere dottrinale e dell’interpretazione ministeriale, e ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 25 della legge 133/99, i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione potrebbero rientrare nell’agevolazione considerata a condizione che tali a attività siano svolte in occasione di gare e competizioni sportive e dunque in conformità agli scopi che l’associazione si propone di raggiungere ma questo ad avviso dello scrivente non si configura mai nel caso di attività svolte da associazioni di volontariato iscritte al registro e svolgenti solo attività istituzionali. Per questo motivo non ritenendo che un’operazione di sponsorizzazione tramite cessione di un marchio possa essere un’attività marginale di un’organizzazione di volontariato, si esprime un parere non favorevole allo svolgimento di tale attività. |
