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Vorremmo gestire un attività di “nidi in famiglia” e ci hanno detto che possiamo farlo costituendo un associazione di solidarietà familiare (legge 23/99). Possiamo finanziarci attraverso il pagamento di rette da parte dei genitori?
L’articolo 5, comma 2, lett. a) della legge regionale 23/99 prevede che possano costituirsi associazioni e formazioni di privato sociale che abbiano quale oggetto l’organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l’organizzazione di “banche del tempo”.
Tra gli oggetti specifici che l’articolo 4, comma 2, lett. a) della medesima legge ha previsto vi è la realizzazione di forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i “nidi famiglia”.
La specificità della norma, nonché il fatto che per accedere ai finanziamenti è necessario essere iscritti all’omonino Registro delle associazioni di solidarietà familiare, comporta che tali “nidi famiglia” vengano gestiti da associazioni di solidarietà familiare.
L’articolo 4, comma 2, lett. a) chiarisce anche che per “nido famiglia” s’intenda l’attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti.
Si tratta di un servizio che, nonostante i pochi requisiti strutturali richiesti per avviarlo, ha inevitabilmente un costo, che oltretutto può essere suddiviso solo tra un massimo di cinque bambini.
Proprio per questo tale servizio viene frazionato da bandi regionali che escono a scadenza circa annuale. I bandi prevedono un cofinanziamento, ovvero offrono risorse solo ad associazioni che siano in grado do contribuire alla riuscita del progetto con risorse proprie acquisite da altre fonti.
Certamente una di queste fonti può essere la richiesta di un contributo economico alle famiglie che si avvalgono del servizio, che normalmente saranno associati dell’associazione di solidarietà familiare.
La distinzione tra “genitori associati” e “genitori non associati” sia ai fini della conduzione dell’associazione sia ai fini della gestione amministrativa-fiscale è molto importante.
L’associazione di solidarietà familiare rientra tra gli enti non commerciali individuati dal Decreto legislativo 460/97. Questo decreto prevede all’articolo 5, 1 comma, lett. c) – e) che la figura del “genitore associato” sia una figura attiva nella gestione dell’associazione stessa. Infatti viene specificatamente previsto dal decreto in oggetto che vi sia da parte dell’aderente una effettiva partecipazione alla vita dell’associazione escludendo persino la temporaneità della partecipazione alla stessa.
Per meglio intenderci: la partecipazione di un “genitore associato” alla vita dell’associazione deve essere effettiva e non può essere limitata al “solo” periodo in cui il figlio/a partecipa all’attività del “nido in famiglia”; se questo genitore lo desidera può “sempre” rimanere socio dell’organizzazione anche qualora il proprio figlio/a non abbia più diritto di partecipare al “nido in famiglia” avendo compiuto il terzo anno d’età.
La qualifica si associato riconosce al genitore sia il diritto di voto nelle assemblee dell’associazione sia la possibilità di essere eletto negli organi direttivi della stessa. Con il diritto di voto il genitore ha quindi diritto a definire le linee guida ed operative dell’associazione che gestisce il “nido in famiglia”. Di fatto diventa parte integrante nella vita dell’associazione.
Per questi motivi, sotto l’aspetto amministrativo-fiscale, le quote corrisposte dal “genitore associato” per la frequenza del proprio figlio al “nido in famiglia” non sono da considerarsi entrate di natura “commerciale” e in quanto tale non sono soggette ad alcuna tassazione. Infatti l’articolo 5, primo comma, lettera a) prevede che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di quote di partecipazioni specifiche da parte degli associati.
Differente è la figura del ”genitore non associato”. A questo genitore non viene richiesta la presenza attiva nella vita dell’associazione né la partecipazione alla stessa tramite il proprio diritto di voto. E’ una figura un po’ in contrasto rispetto a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 23/99 più volte richiamato.
Sotto l’aspetto amministrativo-fiscale le somme introitate dal “genitore non associato” sono da considerarsi entrate di natura “commerciale” in quanto l’associazione nei confronti di questa persona presta un’attività di puro servizio.
Per le quote introitate dal “genitore non associato” l’associazione dovrà provvedere quindi all’apertura di una partita IVA ed alla tenuta di una “contabilità separata”, nella quale annotare tutte le entrate di natura commerciale e tutti i costi ad essi inerenti.
In questo caso l’associazione avrà:
- una gestione contabile complessiva dell’ente (che può essere gestita anche con il criterio finanziario o di “Cassa”);
- una “contabilità separata”, da tenersi secondo i normali regimi fiscali. Il risultato (utile o perdita) inerente alla gestione separata sarà da dichiararsi fiscalmente tramite il modello “UNICO” e assoggettato ad ordinaria tassazione.
All’interno dell’associazione di solidarietà familiare è quindi possibile la convivenza di “genitori associati” e “genitori non associati”. A questo punto occorre porsi una domanda: cosa succede qualora l’associazione dovesse introitare “esclusivamente” o in “via prevalente” quote di partecipazione da parte di “genitori non associati”.
Qualora ciò avvenisse questa organizzazione perderebbe la qualifica di ente non commerciale, oltre al venir meno delle caratteristiche di associazionismo di solidarietà sociale. Infatti l’articolo 6 del Decreto legislativo 460/07 prevede tra le condizioni per la perdita della qualifica di ente non commerciale la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate derivanti da attività istituzionali. In questo caso l’associazione diventerebbe a tutti gli effetti un “ente commerciale”; pertanto tutta l’attività svolta dovrà essere gestita tramite una contabilità di natura fiscale ed il reddito complessivo dell’ente sarà assoggettato a tassazione secondo le aliquote ordinarie. |