Ciessevi

Organizzazioni di volontariato e rendicontazione Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo una organizzazione di volontariato e vorremmo avere maggiori delucidazioni in merito alla differenza tra rendicontazione super semplificata , semplificata e ordinaria.

Il quesito posto in tal modo non ha un preciso significato. Infatti nessuna norma civilistica o fiscale parla di rendicontazione supersemplificata, semplificata od ordinaria. Tra l’altro il concetto di rendicontazione è legato al meccanismo di finanziamenti esterni, pubblici e/o privati, e quindi ciascun ente finanziatore fissa i propri meccanismi di rendicontazione.
Si crede quindi che si intenda parlare di contabilità supersemplificata, semplificata od ordinaria.
Innanzitutto  dando per buone tutte le premesse fatte dall’associazione stessa, cioè che si tratta di organizzazione di volontariato iscritta al registro e come tale svolgente solo attività istituzionale è necessario chiarire che i concetti relativi ai sistemi contabili che si andranno ad esporre si riferiscono esclusivamente ad enti titolari di partita Iva, aspetto che quindi dovrebbe già escludere, a prescindere, le ODV iscritte al registro. Fatta questa fondamentale premessa si vanno a presentare per sommi capi tali regimi contabili.

Contabilità supersemplificata (art. 20, comma 3, D.P.R. n. 600/1973)
Tale regime si applica per gli enti non commerciali che nell’anno precedente non abbiano superato il limite di ricavi pari a 15.493,84 euro per le attività di prestazione di servizi e a 25.822,84 per le altre attività. Nei registri IVA oppure nel prospetto approvato dal Ministro delle Finanze con Decreto ministeriale 11 febbraio 1997 devono annotare entro il 15 del mese successivo:

  • l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate; 
  • qualora non vi sia l’obbligo di fatturazione, le operazioni effettuate in ciascun mese; 
  • i compensi e i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi; 
  • il valore delle eventuali rimanenze di magazzino entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’Iva; 
  • l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta.

Regime di contabilità semplificata (art 18 D.P.R. n. 600/1973)
Per enti non commerciali che nell’anno precedente hanno realizzato ricavi commerciali non superiori a 309.874,14 euro (per le attività di prestazioni di servizi) o a 516.459,90 euro (per le altre attività): 

  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale devono essere fatte le annotazioni rilevanti ai fini della dichiarazione del reddito? art. 9, D.L. n. 69/1989; 
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale devono essere indicate nel registro degli acquisti IVA il valore delle rimanenze (indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione)  articolo 9, Decreto legislativo n. 69/1989; 
  • entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché le rettifiche ai componenti ivi indicati ai fini della determinazione del reddito?  art. 9, D.L. n. 69/1989.

Contabilità ordinaria (artt. 14 e segg. D.P.R. n. 600/1973)
Per gli enti non commerciali con ricavi dell’attività commerciale su base annua superire a 309.874,14 euro (per le attività di prestazione di servizi) o a 516.459,90 euro (per le altre attività) oppure per libera scelta: 

  • libro giornale  e libro inventari (articoli 2216 e 2217 Codice Civile);
  • Registri IVA obbligatori (articoli 24 e 25, Decreto presidente della Repubblica n. 633/1973);
  • Scritture ausiliarie; 
  • mastro dei conti  dove registrare gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee; 
  • scritture ausiliarie di magazzino (obbligatorio solo per le associazioni che hanno conseguito ricavi annui per un importo superiore a 5.164.569 euro ed abbia rimanenze per un valore superiore a 1.032.913,80 euro);
  • registro dei beni ammortizzabili (non più obbligatorio dal febbraio 1997 ma opzionale); 
  • libri sociali (all’articolo 2421 Codice Civile); 
  • libro matricola e libro paga (articolo 21 Decreto presidente della Repubblica n. 600/1973); 
  • bilancio e inventario (dell'articolo 2217 del Codice civile).
                               

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