| Associazione sportiva dilettantistica e rendiconto |
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Una Associazione Sportiva dilettantistica ha esercitato l'opzione di cui alla legge 398/91 e svolge le seguenti attività :
Le attività relative ai punti a) e c) qualora siano contenute fra gli scopi fissati dallo Statuto aggiornato secondo le vigenti disposizioni (articolo 5 Decreto legislativo 460/97) e qualora siano rivolte e riservate ai soci non sono soggette ad imposta.a) organizza corsi di ginnastica, b) conduce in affitto campi di calcetto, c) gestisce un bar. Per l’ attività di cui alla lettera a) gli associati (genitori dei piccoli) pagano una quota mensile. Per l’ attività di cui alla lettera b) gli associati pagano al termine dell’ utilizzo dell’ attività dei campi. Per l’ attività di cui alla lettera c) gli associati pagano le bevande al prezzo di acquisto. Come considerare ai fini fiscali le entrate di cui alle lettere a) b) c)? Commerciali o Istituzionali? Come considerare i contributi ricevuti dal Comune, senza rendicontazione, per l’ attività di cui alla lettera a)? Sono soggette al rilascio di scontrino fiscale le vendite di cui ai punti b) e c)? In sede di approvazione del rendiconto è obbligatorio convocare tutti gli associati, anche i soci temporanei? E opportuno rilasciare tessere agli associati e ritirarle al momento della cessazione del rapporto associativo? Che può durare breve tempo ? E’ obbligatoria l’ istituzione del Libro Soci e dei verbali delle assemblee ? I soci fondatori, possono ricevere compensi per l esercizio di attività svolta in favore dell’ associazione? Relativamente alle attività del punto b) occorre specificare che se i soggetti a cui si concedono i campi di calcetto sono soci, le entrate corrispondenti non sono soggette ad imposta. Attenzione il termine affitto non è appropriato in quanto potrebbe far sorgere attività di natura fiscale, si consiglia di usare il termine noleggio. Se invece si affittano i campi a terzi non soci, le relative entrate sono di natura commerciale e quindi fiscalmente assoggettate. I contributi pubblici erogati per la realizzazione delle finalità istituzionali, non effettuati in dipendenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi, non sono soggetti ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Per i proventi di cui ai punti b), relativi alle quote d’ uso dei campi di calcetto se versate dai Soci, non va emessa alcuna ricevuta/scontrino fiscale. La gestione presso la Sede Sociale di un bar, munito di regolare autorizzazione comunale, è considerata attività istituzionale qualora: - le somministrazioni siano rivolte e riservate agli associati; - gli introiti versati non eccedano i costi di diretta imputazione La gestione deve essere condotta direttamente dall’ associazione sportiva; e qualora quest’ ultima (associazione sportiva) abbia la qualifica di associazione di promozione sociale (di cui all articolo 3 comma 6, lettera e) della legge 25/8/91, n. 287), qualifica che si ottiene attraverso l’adesione ad un Ente Nazionale tra quelli riconosciuti. Lo Statuto Sociale, secondo la vigente normativa, deve disciplinare uniformemente il rapporto associativo e quindi, per i soci maggiorenni, prevedere uguali diritti attivi e passivi. Con il Decreto legislativo 460/97 i soci temporanei non possono più esistere, i soci debbono essere tali fino al momento della perdita della qualifica secondo le diverse modalità previste dallo statuto medesimo. Come gi esposto al punto precedente i soci sono tali fino a quando non si verifica uno dei casi statutari di perdita della qualifica. Di solito tra queste clausole c’è quella relativa al versamento della quota sociale annuale (Tessera) che quindi non pu essere ritirata per temporaneità del rapporto associativo. Si ritiene corretto disporre per uso interno, ma anche da fornire in visione, l elenco degli associati puntualmente aggiornato. Tale elenco (libro) può risultare da un registro, da schede od altro. E necessario alla compilazione dei verbali delle Assemblee (approvazione Bilanci, nomina Consiglio/direttivo, ecc.) e dei Consigli ( da cui si verificano le deliberazioni assunte). Tutti gli associati se ciò non è vietato dallo statuto, a fronte di specifiche esigenze, possono ricevere compensi, a tal fine è opportuno stipulare dei contratti di conferimento incarico (contratti di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale ) assolvendo i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. |
