| Donazione di immobile |
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Siamo un’associazione non riconosciuta e non iscritta al Registro del volontariato. Ci è stata proposta la donazione di
Nello status di associazione non riconosciuta e non iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato è certamente possibile procedere all’accettazione della donazione di un immobile, come da voi prospettato, in virtù dei cambiamenti apportati dalla legge 192/2000. La nuova normativa, recependo anche le esigenze sempre maggiori provenienti dalla società civile e i cambiamenti già avvenuti in materia di organizzazioni di volontariato e ONLUS, ha provveduto all'abrogazione esplicita delle norme del codice civile che vietavano agli enti senza personalità giuridica di accettare donazione ed eredità. Di conseguenza non è necessario che la vostra associazione ottenga il riconoscimento della personalità giuridica: l’articolo 786 del codice civile recita: “La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento…..” è stato appunto abrogato dalla legge citata.un immobile e vorremmo sapere se è possibile accettarla o se è necessario acquistare la personalità giuridica o iscriversi al registro delle organizzazioni di volontariato. Il vincolo di subordinazione che legava l’accettazione della donazione all’ottenimento del riconoscimento giuridico è quindi scomparso con il nuovo assetto della disciplina definito dal legislatore. Nel caso della vostra associazione è invece consigliabile l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato soprattutto al fine di godere di una maggiore garanzia in favore degli amministratori dell’associazione. Infatti, ampliandosi l’esercizio delle possibilità patrimoniali dell’ente, è ben possibile che si amplino le vostre attività e perciò grazie alla legge 266/1991, legge quadro sul volontariato, l’associazione iscritta godrebbe di una regolazione più chiara, semplice e unitaria in materia di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, quanto relativamente ai rapporti con gli Enti Pubblici. L’iscrizione al registro, da ultimo, risulterebbe agevolativa anche in relazione alle problematiche fiscali e tributarie relative tra l’altro al possesso di un bene immobile. |
