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Siamo una associazione ONLUS. Come si individua e si gestisce una attività economica connessa?
Prima di tutto ricordiamo il contenuto delle “attività connesse” secondo la normativa vigente per le ONLUS (articolo 10 Decreto legislativo 460/97).
Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Quindi, possiamo classificare le attività connesse in due rami:
- le attività dello stesso tipo di quelle istituzionali, ma rivolte a soggetti non svantaggiati, che evidentemente sono le più semplici da definire;
- le attività accessorie per natura in quanto integrative, per le quali la definizione ministeriale si è limitata a citare che cita la vendita di depliants e magliette e la formazione del personale, è per le quali si è ancora in attesa di ulteriori istruzioni, anche se gli elementi fondamentali da analizzare sono il rapporto di accessorietà per natura (ossia non basta la finalità comune, deve esserci una coesistenza fisica con l’attività istituzionale) e l’elemento di integrazione (ossia la dipendenza o il legame funzionale con l’attività principale.
Premesso che ai fini Iva occorre tenere le relative scritture contabili, ai fini delle imposte dirette, una volta individuata l’attività connessa, la legge prescrive:
- di tenere per le attività connesse, in modo distinto e individuabile dalla contabilità generale, le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18 del Decreto presidente della repubblica 600; le predette scritture contabili potranno essere tenute in forma semplificata in presenza di corrispettivi inferiori ai limiti di legge (30/50 milioni);
- di tener presente il rapporto tra costi delle attività connesse e entrate delle attività istituzionali: la legge infatti prescrive che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione;
- di effettuare le regolari dichiarazioni dei redditi senza effetti fiscali diretti, in quanto le attività connesse costituiscono a tutti gli effetti attività commerciale ma non concorrono a formare il reddito imponibile.
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