|
Siamo una associazione che ha come scopo la diffusione della cultura musicale tra gli associati e i cittadini del quartiere. Il fine viene perseguito attraverso l’organizzazione di concerti semestrali. Possiamo definirci o diventare Onlus e avvalerci delle agevolazioni introdotte dal Decreto legislativo 460/97?
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 460/97, il primo requisito previsto per le Onlus è l’esercizio di una o più delle attività ivi indicate, e cioè:
assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela e promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (legge 1089/1939);
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni.
Ora, gli scopi perseguiti dall’associazione, e cioè la diffusione della cultura musicale, così come l’attività svolta (organizzazione di concerti semestrali), inducono a inquadrare detta attività tra quelle di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 9.
Senonchè va subito osservato che, ai fini del perseguimento dello scopo solidaristico (che è il requisito fondamentale richiesto dall’art. 10 citato sopra), non tutte le attività rilevano allo stesso modo.
Vi sono cioè:
- settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari (numero 2; 4; 5; 6; 9; 10).
Il comma 2 dell’articolo 10 del Decreto legislativo 460/97 stabilisce che negli anzidetti settori sono perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia diretta ad arrecare benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;
- settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà sociale (vedi articolo 10, comma 4 del Decreto legislativo 460/97).
Tra queste è ricompresa l’attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte delle Amministrazioni dello Stato (con esclusione quindi di quelli effettuati da altri enti).
Come chiarito dalla Cicolare ministeriale 168/E del 26/6/1998, in via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte della prima categoria di settori di attività di cui si è in precedenza trattato; tuttavia il comma 4 dell’articolo 10 comprende tra le attività di cui al 2° gruppo anche le attività di promozione della cultura e dell’arte, a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’Amministrazione centrale dello Stato”.
In linea generale osserviamo che questi contributi statali sono subordinati al possesso di precisi requisiti e ad una istruttoria che richiede tempo, e, pertanto, non è possibile poter soddisfare questa condizione al momento della costituzione dell’associazione.
In secondo luogo, giova osservare che, al di fuori del caso in cui vi siano apporti economici da parte dell’Amministrazione centrale dello Stato, risulta difficile qualificare come Onlus una associazione culturale, proprio per la difficoltà di qualificare come svantaggiati (eccetto alcuni casi limitati) i soggetti destinatari della propria attività.
Una soluzione potrebbe, ad esempio, essere quella di superare la condizione di svantaggio di cui all’articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 460/97 con la gratuità delle prestazioni erogate.
Sarebbe una soluzione di buon senso che il Regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 11 del decreto di cui sopra potrebbe accogliere.
|