Ciessevi

Servizio di consulenza a pagamento Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo un'organizzazione di volontariato iscritta al Registro del Volontariato e quindi Onlus di diritto.
Per ampliare i nostri servizi e far fronte a un'esigenza manifestata dai nostri utenti, abbiamo intenzione di fornire un servizio di consulenza professionale. Il servizio, svolto da consulenti dell'associazione, verrebbe reso a pagamento.
Possiamo farlo? Se sì, entro quali limiti e con quali modalità?
Il servizio di “consulenza” potrebbe rientrare nell’ambito delle attività commerciali e produttive marginali specificate dal Decreto ministeriale 25/5/95 effettuabili dalle Organizzazioni di Volontariato in regime di esenzione delle imposte dirette.
Tali attività (vedi l’opuscolo “Le agevolazioni fiscali delle O.d.V.” ) devono essere funzionali alla realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione.
Gli eventuali proventi dovranno essere integralmente reimpiegati per il conseguimento dei fini istituzionali.
Le modalità del servizio dovranno prevedere che il pagamento del servizio reso si effettui mediante la corresponsione di “corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione” ai non soci (nei limiti sopra evidenziati) è, pertanto, condizionato al rispetto dei vincoli statutari che riassumiamo di seguito.
Il servizio reso deve essere:  
  1. riconducibile alle finalità istituzionali dell’Ente;
  2. deve rimanere ferma la non retribuibilità del volontariato “in alcun modo”, nemmeno direttamente da parte del beneficiario, in special modo se il consulente è pure volontario dell’organizzazione; 
  3. l’attività volontaria deve essere, complessivamente, sempre determinante e prevalente rispetto a quella prestata da lavoratori dipendenti od autonomi come, ad esempio, i consulenti esterni che non siano volontari. Qualora la prestazione sia resa da un soggetto esterno alla organizzazione, la stessa potrà essere riaddebitata con una maggiorazione non superiore al 50%.

Infine, è opportuno che l’organizzazione ricordi che alcune consulenze sono riconducibili a professioni esercitabili attraverso l’iscrizione in albi o abilitazioni professionali (architetto, geometra, ingegnere, dottore commercialista,avvocato, medico, infermiere professionale, fisioterapista, psicologo, etc.....) e pertanto devono essere fornite attraverso figure professionali in possesso delle abilitazioni di legge, onde evitare di incorrere


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