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Festa della birra per raccolta fondi Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Per raccogliere fondi, vorremmo organizzare una “festa della birra”. Siamo un'associazione non iscritta al registro.
Possiamo farlo?
L’organizzazione di “una festa della birra” difficilmente può configurarsi come attività di raccolta fondi.
Di conseguenza l’operazione potrebbe configurarsi come di natura commerciale ai fini contabili e fiscali. Inoltre, essendo rivolta al pubblico e non ai soli soci, è soggetta a tutte le complesse normative di ordine amministrativo per chi esercita attività di somministrazione. A tale proposito, possiamo chiarire un aspetto relativo alla somministrazione di cibi e bevande effettuata da un’associazione durante feste e fiere varie.
Infatti, il comma 17 dell’articolo 52 della legge 448/2001 recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971 n.426 e successive modificazioni non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico”. Successivamente il Ministero delle Attività Produttive con la risoluzione numero 504334 del 17 aprile 2002 ha cercato di spiegare la portata della norma che riassumiamo:   
  • l’aspetto relativo alla legge 426/1971 riguarda solo l’iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo una disposizione di legge tuttora in vigore;
  • l’attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande, esercitata esclusivamente nel corso di manifestazioni sagre e fiere, è soggetta a denuncia di inizio attività al Comune; 
  • l’attività temporanea di somministrazione sopra richiamata può essere effettuata da soggetti non iscritti al REC solo se la manifestazione ha carattere: religioso; benefico; politico.Di conseguenza si può dedurre che la manifestazione potrà essere, presumibilmente, organizzata solo da enti religiosi, partiti o movimenti politici ed enti aventi scopo benefico; 
  • da un punto di vista di autorizzazioni amministrative, il commercio al dettaglio di prodotti svolto nelle fiere e sagre di qualunque tipo non è soggetto al decreto Legislativo numero 114/1998 se esercitato “ in maniera del tutto occasionale”, mentre se è esercitato “in maniera professionale” è regolato dalle disposizione sulla vendita in aree pubbliche.

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