| Organizzazioni di volontariato e investimenti |
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La nostra organizzazione di volontariato iscritta al registro vorrebbe investire parte del proprio patrimonio in buoni del Tesoro o in obbligazioni, è possibile?
Non vi è alcuna preclusione all'investimento patrimoniale in titoli o azioni di un Ente non commerciale.Questo in quanto l'investimento, fintanto che non costituisca esercizio simulato di un'attività commerciale, non sottende altro che una trasformazione patrimoniale che permane finalizzata allo scopo istituzionale. Per quanto concerne l'ipotesi di esercizio simulato di una attività commerciale è chiaro che non si tratta del problema di specie. Questo in quanto la fattispecie rileva se e solo se si entra in possesso di una quota rilevante di un Ente Societario. Relativamente invece alla normale azione di investimento si deve ricordare che il legale rappresentante di un Ente associativo, così come il Consiglio di amministrazione deve agire con la diligenza, civilisticamente prevista, del buon padre di famiglia. Diligenza in realtà ancora più qualificata rispetto alla finalità ideale dell'Organizzazione stessa. Si ricorda che le Ipab (Enti non commerciali di diritto pubblico) per legge ad oggi non possono investire che in titoli di Stato. Comunque anche gli stessi Enti non commerciali privati non possono rischiare di effettuare operazioni di tipo speculativo e perciò nella norma gli investimenti mobiliari ulteriori a quelli in Btp, Bot o Ctz si restingono solitamente a titoli che abbiano alta garanzia (ad esempio tripla AAA moody). Altamente sconsigliabile, in quanto potrebbe costituire comportamento passibile di verifica da parte dell'Autorità Tutoria, investire in fondi di investimento che non corrispondano a titoli garantiti come quelli sopra richiamati piuttosto che in azioni o obbligazioni a rischio. Questo resta comunque valido in un contesto generale e non per soggetti che avesasero eventualmente patrimoni così ampi da necessitare la differenziazione del rischio (es. alcuni milioni di euro). |
