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Raccolta di oggetti usati Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Per la realizzazione di un progetto la nostra associazione ha intenzione di effettuare una raccolta di materiali usati in alcuni negozi della nostra zona. Ogni negozio avrà un contenitore per la raccolta di occhiali e altri oggetti usati. Possiamo
farlo? Con quali modalità?
Per raccogliere occhiali usati, così come vestiti o altri oggetti analoghi, non è necessaria alcuna autorizzazione.
Presupponendo che i beni siano raccolti allo scopo di ridistribuirli gratuitamente, si suggerisce di tenere documentazione di quanto ricevuto e dei soggetti (o delle categorie di soggetti) a cui tali beni sono stati destinati, al fine di mostrarla agli esercizi commerciali coinvolti e ai donanti che eventualmente lo richiedessero.
Per quanto riguarda gli occhiali, se vengono direttamente ridistribuiti dall’associazione, occorrerà avvalersi di persone abilitate a verificare le diottrie delle lenti e a prescrivere lenti correttive.
Se i beni sono destinati alla cessione gratuita, l’impostazione fiscale della problematica sopra specificata non dovrebbe dare problemi, in quanto l’attività citata non si configura come attività imprenditoriale e quindi non dovrebbero applicarsi le normative relative alle cessioni gratuite di beni. Quindi, a meno del caso assai improbabile che l’associazione sia classificata fiscalmente come ente commerciale, nessun obbligo fiscale grava sulla associazione stessa.
Se invece i beni usati sono destinati a produrre ricavi in capo alla Associazione, in quanto ceduti a soggetti che li pagano (magari riutilizzandone i componenti) l’impostazione fiscale differisce a seconda del tipo di organizzazione:   
  • se l'associazione è iscritta al Registro del Volontariato, l’operazione non è soggetta ad Iva per effetto dell’articolo 8 legge 266, ed è compresa tra le attività marginali irrilevanti ai fini delle imposte dirette previste nel Decreto ministeriale 25.5.1995;
  • se l’Associazione è Onlus, l’attività potrebbe rientrare tra quelle connesse, assoggettate ad Iva ma i cui proventi non concorrono a formare il reddito imponibile;
  • negli altri casi, ci si troverebbe di fronte ad una attività in qualche modo imprenditoriale, assoggettata ad imposte
    dirette e indirette.

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