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Attività di beneficenza: meglio OdV o Onlus? Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Stiamo valutando la possibilità di costituire un’associazione di volontariato ai sensi della Legge 266/91 e L.R. 22/93. Oltre all’attività con volontari, la nostra associazione vorrebbe operare anche nell’ambito della beneficenza (diretta ed indiretta)per progetti in alcuni paesi in via di sviluppo. Potremmo farlo o è meglio che costituiamo un altro tipo di ente?
La attività di beneficenza, ossia la raccolta e successiva erogazione di fondi e/o beni a favore di soggetti bisognosi, sicuramente appartiene alle linee generali entro le quali gli articoli 2 e 3 della legge vigente (la Legge 266 del 1991)indirizzano l’attività delle organizzazioni di volontariato, in particolare l’attività di beneficenza realizza con evidenza il fine esclusivo di solidarietà. Naturalmente, sempre che l’ente si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti: non basta quindi la “volontarietà” delle erogazioni ma è necessaria la “volontarietà” della struttura preposta alla raccolta e alla distribuzione.
Come è noto, l’attività di beneficenza è altresì una delle attività che possono connotare le ONLUS: a tale proposito occorre notare che il Ministero, riferendosi alle Onlus, ha ritenuto parte della attività di beneficenza la cosiddetta attività “di secondo grado”, ossia la beneficenza rivolta non direttamente ai soggetti bisognosi ma agli enti che si occupano degli stessi, che è la modalità più diffusa quando ci si trova di fronte ad aiuti destinati a Paesi diversi da quello di raccolta.
L’unica cautela da tenere presente riguarda la procedura di individuazione degli enti destinatari della beneficenza: una lettura attenta della risoluzione ministeriale relativa alle Onlus, che riteniamo sia valida anche per le organizzazioni di volontariato, fa rilevare due possibilità: le donazioni ad Onlus, altre organizzazioni di volontariato, ONG o Enti pubblici non richiedono alcun tipo di verifica; le altre donazioni, tra le quali evidentemente quelle ad enti stranieri, richiedono di verificare le effettive destinazioni delle cifre erogate nelle attività di diretto aiuto alle condizioni di bisogno della popolazione.
Suggeriremmo quindi che, per rendere assolutamente trasparente la posizione della Associazione donante, si raccolga documentazione e rendicontazione sull’effettivo diretto utilizzo delle somme erogate nei programmi di sviluppo, e si leghi comunque ciascuna erogazione a programmi verificabili
e rendicontabili.

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