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Enti religiosi e registro del volontariato Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo un gruppo di persone riunite in un comitato di fatto aventi delle peculiari caratteristiche di organizzazione religiosa. Possiamo iscriverci al Registro delle organizzazioni di volontariato?

I primi tre commi dell'articolo 3 della Legge quadro sul volontariato (266/91) recitano:

  1. "È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2 (della medesima legge), che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
  2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
  3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti."

Nulla vieta ad un soggetto che svolge attività di volontariato di assumere la forma giuridica ritenuta più idonea, tra le quali vi è astrattamente pure quella del Comitato, tuttavia una simile forma "di fatto" difetta delle caratteristiche di stabilità perché l'attività di volontariato, svolta dai suoi componenti possa essere imputata ad una "organizzazione".
Il Comitato "di fatto", il più delle volte, è costituito per la realizzazione di singoli obiettivi da realizzarsi in un tempo definito.
La realizzazione di attività di volontariato richiede normalmente, invece, costanza e stabilità nel tempo che superano, sempre "di fatto", la forma giuridica del comitato "di fatto".
Ciò è tanto più evidente in relazione al quesito posto sulla iscrivibilità nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, infatti tale iscrizione presuppone logicamente lo svolgimento di attività di volontariato non episodica bensì continuativa e compiutamente organizzata. Cionondimeno nulla vieta che, ai fini dell'iscrizione, il comitato si trasformi in associazione, privilegiando l'elemento soggettivo della propria attività, oppure in fondazione di partecipazione, se anche il dato oggettivo del patrimonio gestito dal comitato merita di essere valorizzato e preservato.
Diversamente opinando, verrebbe meno la stessa utilità dell'iscrizione per eventuali attività in convenzione con l'Ente Pubblico perché le medesime convenzioni non possono che essere stipulate con "organizzazioni" che diano certezze sotto il profilo della stabilità e continuità del servizio affidato.


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