| OdV iscritte ed extraterritorialità |
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Siamo un’associazione di volontariato iscritta nell’apposito Registro regionale della Lombardia. Nell’ambito dello svolgimento delle nostre attività operiamo tramite convenzioni, non solo sul territorio della Lombardia, ma anche in Emilia Romagna. È legittimo questo ambito territoriale o, vista l’iscrizione al Registro, non è consentito operare al di fuori della Lombardia?
La legge 266/1991 non prevede l’ambito territoriale nel quale l’organizzazione di volontariato deve svolgere la propria attività. È però corretto ritenere che la vostra associazione possa svolgere attività convenzionale anche fuori dalla regione Lombardia nei limiti di attività occasionale, cioè che non presenti i caratteri della continuità. Infatti l’articolo 6, comma 2, della Legge 266/1991, prevede che l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è condizione necessaria per stipulare convenzioni. La ratio dell’articolo è quella di consentire alla parte pubblica stipulante di contrattare con una controparte dagli evidenti requisiti (quelli inerenti alle organizzazioni di volontariato) e di farlo con un ente che opera nel territorio di sua competenza, valorizzando così implicitamente anche il principio di sussidiarietà. Se poi si analizza l’articolo 7, comma 2, della medesima legge, si trova che le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione. Dal combinato dei due articoli è possibile dedurre l’esclusione della possibilità che un’organizzazione di volontariato operi convenzionalmente, a livello continuativo, al di fuori dei limiti territoriali sanciti dalla regione del rispettivo registro di iscrizione. In questo contesto legislativo è senz’altro ammissibile una deroga, proprio in favore dello svolgimentodi attività occasionali, senza il carattere della continuità; deroga consentita dall’articolo 1, comma 1, della legge 266/1991. Dice la lettera dell’articolo: “La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato……..ne promuove lo sviluppo…… ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni……”. Risulta perciò evidente che nel caso di particolari finalità individuate dall’ente pubblico, possa essere richiesta occasionalmente l’attività di un’organizzazione di volontariato non iscritta al rispettivo registro della regione in cui l’ente pubblico si trova. |
