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Acquisizione di immobile da parte di una OdV Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo una Organizzazione di volontariato non iscritta al registro; vorremmo conoscere tutti i problemi e gli adempimenti ai quali rispondere per poter acquistare un immobile.
La situazione da voi esplicata riguarda la fattispecie di una associazione non iscritta al registro delle Organizzazioni di Volontariato e presumibilmente non riconosciuta, ossia sfornita di personalità giuridica.
In tal senso non opera il 2° comma dell’articolo 5 della legge 266 del 1991 “Legge quadro sul volontariato”, che dispone la possibilità di acquistare beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività da parte delle organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica e iscritte nel registro, perché la vostra associazione non è iscritta al registro.
Negli ultimi anni però la Cassazione si è espressa nella direzione di garantire anche alle associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, la facoltà di acquistare beni immobili.
Infine, dopo una costante evoluzione legislativa, è intervenuta la legge 192 del 2000, la quale si è espressa anche nel senso di eliminare il requisito del riconoscimento giuridico per gli enti non riconosciuti al fine di acquistare beni immobili.
Alla vostra associazione è perciò riconosciuta la capacità di essere soggetto di diritti reali e quindi la facoltà di porre in essere validamente l’acquisto di beni immobili, pur non essendo iscritta al registro e non riconosciuta.
In particolare, dal punto di vista degli adempimenti da attuare risulta necessario che l’acquisto del bene immobile sia stipulato dalle persone che rappresentano l’associazione e la trascrizione dell’atto (che chiaramente non può essere fatta a nome dell’associazione dal momento che non ha personalità giuridica), può essere effettuata a nome dei rappresentanti stessi o di tutti i soci.
Con questa modalità l’immobile diviene di proprietà dell’associazione, ed è intestato ad essa nella persona del suo rappresentante, il quale risulterà dai registri immobiliari nella figura di rappresentante, cioè della carica ricoperta.
Inoltre l’acquisto dell’immobile può comportare determinate conseguenze: infatti l’immobile, una volta acquistato entra a far parte del patrimonio dell’associazione, sul quale potranno valersi eventuali terzi creditori dell’associazione.
Si ricorda comunque che l’iscrizione al registro permetterebbe alla vostra associazione di godere dell’esenzione dell’imposta di registro, laddove l’immobile acquistato è destinato alla realizzazione degli scopi istituzionali.

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