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La responsabilità degli enti - prima puntata Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)

Quali sono le responsabilità dei consiglieri delle organizzazioni di volontariato all’interno dell’associazione

Illustriamo la prima di tre puntate dedicate all’essere amministratori all’interno di un’organizzazione di volontariato e le responsabilità conseguenti, articolate analizzando le seguenti tematiche:
1) La responsabilità degli amministratori
2) La responsabilità amministrativa dell'ente
3) Enti non profit e fallimento

Introduzione
L’organo amministrativo è l’organo competente a gestire e a rappresentare l’ente ed è nominato
secondo le modalità e le procedure contenute nell’atto costitutivo e nello statuto. Può essere composto da una sola persona (vale a dire da un amministratore unico) o da una pluralità di persone (è il caso del consiglio di amministrazione).
La fonte dei poteri degli amministratori è individuata nel contratto di associazione, vale a dire
nell’atto costitutivo (comprensivo di statuto).
L’unica disposizione contenuta nel codice civile che disciplina espressamente la responsabilità degli
amministratori delle persone giuridiche riconosciute (vedi nota in basso), diverse dalle società, è l’articolo 18 del codice civile che stabilisce quanto segue:
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che abbia causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso”.
Per completezza si sottolinea che, le disposizioni contenute nel suddetto articolo, pur se espressamente riferite alle persone giuridiche riconosciute, si ritengono applicabili, in assenza di ulteriori specifiche disposizioni, anche agli enti non riconosciuti, tra cui rientrano le organizzazioni di volontariato, che, nella maggior parte dei casi, adottano tale forma.
Il rinvio di carattere generale alle "norme sul mandato" ha creato qualche incertezza interpretativa
in merito alle disposizioni in materia di mandato effettivamente applicabili agli amministratori dell'ente, tanto è vero che, per meglio interpretare la portata dell'articolo 18 del codice civile, sono spesso state applicate per analogia le disposizioni di cui all'articolo 2392 del codice civile che, prima dell'entrata in vigore l'1 gennaio 2004 della Riforma del diritto societario, in materia di responsabilità degli amministratori di società stabiliva:
“Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri...”.
In particolare, l’articolo 2392 (vedi nota in basso) faceva espresso rinvio alla diligenza del mandatario e, quindi, anche all’articolo 1710 del codice civile che stabilisce:
“Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”.
Un orientamento ritiene, inoltre, applicabile alla fattispecie l’articolo 1176 del codice civile ai sensi del quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale,
la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”;
ciò significa che nel valutare il comportamento dell’amministratore si dovrà verificare se lo stesso ha adottato la diligenza “dell'amministratore avveduto e coscienzioso”, che sarà senza dubbio un grado di diligenza maggiore di quella che sarebbe richiesta ad un soggetto qualunque, che non è investito del compito di gestire un ente.
Alla diligenza si associano, generalmente, anche i principi della prudenza (che comporta il dovere di non compiere operazioni rischiose che nessun amministratore accorto compierebbe) e della perizia (che attiene alla capacità di gestire l'ente, tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze dello stesso).
Si osserva, poi, che accogliendo i principi dell’articolo 1710, dovrebbe trovare applicazione anche il principio secondo cui la responsabilità per inadempimento colposo va valutata con minor rigore se il rapporto di amministrazione è svolto a titolo gratuito.
Si ritiene che questa interpretazione abbia un impatto di non poca importanza per il mondo degli enti non commerciali e, più in particolare, delle organizzazioni di volon-tariato, in quanto la gratuità delle cariche (compresa quella di amministratore) è sancita dalla legge e varrebbe, quindi, per tutte le organizzazioni di volontariato.
A questo riguardo, si osserva che, da un lato, la possibile attenuazione della responsabilità degli amministratori potrebbe fungere da incentivo per le persone che a titolo volontario e gratuito decidono di ricoprire la carica, con assunzione delle conseguenti responsabilità; dall'altro, tuttavia potrebbe in alcuni casi indurre gli amministratori ad una gestione meno oculata, esercitando le proprie funzioni con un minor grado di attenzione e diligenza. Ciò detto, la spinta motivazionale degli amministratori e la condivisione dei fini dell’ente dovrebbero generalmente procurare sufficienti stimoli per adottare un’oculata ed attenta gestione dell’ente.

La responsabilità nei confronti dell’ente
La responsabilità degli amministratori verso l’ente è unanimemente ricondotta alla tipologia della responsabilità contrattuale, trovando il proprio fondamento nel contratto di associazione.
Troveranno, pertanto, applicazione le regole generali sull’inadempimento contrattuale e sul risarcimento del danno. Di conseguenza, si sottolinea che il risarcimento del danno da parte dell’amministratore all’ente dovrà comprendere tanto la perdita subita (danno emergente) quanto il mancato guadagno (lucro cessante) che siano la conseguenza diretta ed immediata del proprio agire.
Tuttavia, l’amministratore non è chiamato a rispondere dell’inadempimento per il solo fatto di ricoprire la carica, infatti sono responsabili verso l’ente solo gli amministratori che hanno partecipato al compimento dell'atto o del fatto che ha causato il danno. Si osserva, inoltre, che, al fine di esimersi da responsabilità, l’amministratore dissenziente dovrà far constare il proprio dissenso nel verbale di adunanza del consiglio di amministrazione che ha deliberato il compimento di detto atto o fatto. Si osserva, inoltre, che nel caso in cui il dissenso non possa essere stato annotato nel verbale di adunanza, si ritiene che lo stesso dovrebbe comunque risultare da atto iscritto, non potendo la semplice manifestazione orale del dissenso assicurare l'esenzione da responsabilità.
Nel caso in cui più amministratori si siano resi responsabili verso l’ente per il compimento di atti o fatti che, comportando un inadempimento al contratto di associazione, hanno causato un danno all’ente, essi risponderanno nei confronti dello stesso in via solidale.
Quando una pluralità di soggetti è tenuta a risarcire il creditore in via solidale (nel caso in esame l’associazione é creditrice verso gli amministratori, che rispondono solidalmente, per il risarcimento del danno subito), significa che ognuno di essi è obbligato verso il creditore (l’ente) per l’intero ammontare del debito, pertanto il creditore ha il diritto di citare in giudizio, per la totalità del credito (vale a dire del danno), uno solo tra i debitori (gli amministratori). Ciò comporta che l’ente potrà decidere quali e quanti amministratori citare in giudizio e valutare, tra l’altro, quale tra essi appaia il più solvibile e pretendere dallo stesso l’intero risarcimento del danno.
Resta, ovviamente, inteso che l’amministratore che abbia risarcito all’ente l’intero danno avrà diritto di rivalersi nei confronti degli altri amministratori affinché gli rimborsino la quota di loro spettanza.
Infine, l’articolo 22 del codice civile stabilisce le modalità di esercizio dell’azione:
“Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori”.
L’ente dovrà provare in giudizio l’inadempimento degli amministratori ad un obbligo di legge o dello statuto ed il danno che ne è conseguenza immediata e diretta; spetterà agli amministratori di provare i fatti e le circostanze che possano escludere la loro responsabilità nei confronti dell’ente. Si applica all’azione un termine di prescrizione quinquennale.

La responsabilità nei confronti dei creditori
È oggi ampiamente riconosciuto che gli amministratori sono direttamente responsabili, oltre che nei confronti dell'ente, anche nei confronti dei creditori di questo, attribuendo un’azione ai creditori del tutto autonoma rispetto all’azione sociale di responsabilità di cui al precedente paragrafo. Si precisa che tale responsabilità è generalmente ricondotta all'istituto della responsabilità per fatto illecito sancito dall’articolo 2043 (vedi nota in basso) e successivi del codice civile, nel senso che gli amministratori sono ritenuti responsabili per il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori a seguito della violazione del dovere di preservare l'integrità del patrimonio dell'ente.
Solo per le società tale tipo di responsabilità è espressamente disciplinato da una disposizione del codice civile (articolo 2394) e tale disposizione, a sostegno di quanto sopra affermato, è qualificata come un'applicazione specifica, in rapporto alle società, del principio generale della responsabilità da fatto illecito. L’articolo 2394, infatti, sancisce che:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti...”.
Un autorevole orientamento ha affermato che, nel caso di esercizio dell’azione ex articolo 2043 del codice civile da parte dei creditori nei confronti degli amministratori di un ente collettivo, troverebbero applicazione le regole dettate per le società dall'articolo 2394, dettando le condizioni e le modalità per l’esercizio, da parte dei creditori, dell’azione di risarcimento del danno causato dagli amministratori in conseguenza dell’inosservanza al dovere di preservazione dell'integrità del patrimonio dell’ente.
Si osserva, tra l’altro, che la responsabilità degli amministratori verso i creditori è alquanto estesa, infatti, essendo essi responsabili della conservazione dell'integrità dell’intero patrimonio dell'ente, sono, in sostanza, responsabili per la diligenza con la quale gestiscono l’ente stesso, in quanto ogni atto di gestione può sostanziarsi in un atto di disposizione del patrimonio ed essere, pertanto, suscettibile di arrecare pregiudizio al patrimonio dell’ente.
Ciò, tuttavia, non significa che gli amministratori siano soggetti alle azioni dei creditori senza condizioni, tanto è vero che, il citato articolo 2394 limita l’esercizio delle loro azioni ai casi un cui il patrimonio dell’ente risulti insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti. L’azione si prescrive in un termine di cinque anni dall’accadimento del danno.

La responsabilità nei confronti dei terzi
Il tema della responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi ha visto per molto tempo contrapporsi opinioni contrastanti.
Oggi sembra, comunque, prevalere l’orientamento che riconosce un principio avente portata generale e riferibile, secondo autorevole opinione, a tutti gli enti collettivi (tra cui anche le organizzazioni di volontariato).
Tale principio consiste nell’attribuzione della responsabilità per atto illecito compiuto dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni, non solo agli amministratori, ma anche all’ente; pertanto, l’amministratore sarebbe qualificato come organo dell’ente, con conseguente imputazione a quest’ultimo dei fatti compiuti dagli amministratori (quali organi dell’ente) nell’esercizio delle loro funzioni. Gli amministratori, tuttavia, possono anche essere soggetti (quali amministratori) a responsabilità personale per l'illecito commesso nell'esercizio delle loro funzioni.
Si osserva, infine, che l’individuazione degli illeciti che possono dare luogo all’azione in questione non è unanime. A tale riguardo può, comunque, essere d’aiuto l’articolo 2395 del codice civile, ove stabilisce che le disposizioni relative all’esercizio dell’azione sociale e all’azione dei creditori
“non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”.
Infatti, dalla lettura di tale disposizione, sembra potersi dedurre che l’azione è riconosciuta ad ogni terzo (o singolo associato) e per ogni possibile danno, che sia stato cagionato, in via diretta, dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni. L’azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Note
Riconoscimento delle persone giuridiche (Decreto presidente della Repubblica 361/2000)
Gli enti privati acquistano la personalità giuridica (e l'autonomia patrimoniale) tramite iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura (se l'ente opera a livello nazionale o multi-regionale) o presso la Regione (se l’ente opera a livello regionale). Il riconoscimento e la registrazione sono dunque indispensabili per evitare la responsabilità personale ed illimitata degli amministratori dell’ente e degli altri soggetti che agiscono in nome e per conto del medesimo. L’istruttoria amministrativa per la concessione del riconoscimento stabilisce ed accerta se il
nuovo ente:
a) sia in grado di perseguire con stabilità ed autonomia gli scopi prefissati;
b) abbia una base patrimoniale sufficiente ad assicurarne l’esistenza;
c) presenti tutti gli elementi di cui all’articolo 16 codice civile e la loro idoneità a garantire la vita ed il raggiungimento          delle finalità dello stesso;
d) rispetti lo scopo non lucrativo.
L’autorità competente deve registrare l’ente nel Registro entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. La medesima procedura trova applicazione per il deposito di ogni modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto. La legge prevede una sanzione fino ad un massimo di Euro 550 per gli amministratori o liquidatori che non depositano nel Registro gli atti e le informazioni richiesti dalla legge.
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 17 del codice civile -“Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati” - l’unica differenza di rilievo tra enti riconosciuti e non riconosciuti consiste nel fatto che solo i primi godono di autonomia patrimoniale perfetta.

L’articolo 2392 del codice civile sancisce che:
"gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze".
La riforma ha, quindi, introdotto un maggior grado di diligenza in capo agli amministratori delle società; infatti la loro prudenza, diligenza e perizia dovranno, di volta in volta, essere rapportate alle particolari competenze professionali o tecniche dell'amministratore.

Articolo 2043 del codice civile:
"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
In termini generali si può affermare che l’articolo 2043 trova applicazione quando non vi sia tra le parti un accordo, un contratto o altro rapporto giuridico che già determini le rispettive obbligazioni, tra cui quelle di tipo risarcitorio.

di Cristina Vaccario, avvocato consulente CIESSEVI


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