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Le responsabilità degli enti - seconda puntata Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Quali sono le responsabilità civili e amministrative di coloro che dirigono enti con personalità giuridica ed enti di fatto
La responsabilità civile
L’ordinamento giuridico riconosce l’esistenza di enti (vedi nota in basso) “con personalità” - enti riconosciuti o persone Giuridiche - e di enti “di fatto” - enti non riconosciuti (vedi nota in basso) - , ammettendo che entrambe le categorie di enti citate possono diventare titolari di diritti e di obblighi. Si precisa sin d’ora, tuttavia, che, in ragione del diverso status riconosciuto dall’ordinamento giuridico alle dette tipologie di enti, per le stesse sono a volte previsti regimi differenti.
L’elemento caratteristico principale delle persone giuridiche è l’autonomia patrimoniale, che permette una netta distinzione e separazione del patrimonio dell’ente da quello degli associati e degli amministratori. Infatti, i creditori degli amministratori o degli associati non potranno esercitare i propri diritti sul patrimonio dell’ente, come del pari i creditori dell’ente non potranno pretendere che gli amministratori o gli associati paghino i debiti dell’ente con il loro patrimonio personale. In questo caso, comunque, la mancanza di responsabilità dei singoli associati o amministratori è mitigata dalla responsabilità che gli amministratori hanno verso l’ente, i creditori ed i terzi, per danni causati in violazione dei doveri inerenti alla loro carica (a tale riguardo si rinvia allo stesso articolo citato alla nota 2).
Al contrario, gli enti non riconosciuti, come spesso è il caso delle organizzazioni di volontariato, godono di autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che, da un lato, l’articolo 38 del codice civile stabilisce che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”, ma dall’altro aggiunge che delle obbligazioni “rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto” dell’ente.
Tale disposizione conferma senza dubbio che all’ente non riconosciuto l’ordinamento giuridico attribuisce un certo grado di soggettività, in quanto ne identifica un patrimonio e dei diritti che sullo stesso possono essere esercitati dai creditori dell’ente. In altre parole, l’ente risponde direttamente delle proprie obbligazioni nei limiti del fondo comune (costituito dai contributi degli associati e dei beni acquistati con tali contributi), pertanto gli associati possono opporre al creditore la limitazione della propria responsabilità. Ciò significa che, per il soddisfacimento delle proprie pretese il creditore non potrà agire nei confronti del, patrimonio dell’associato, ma piuttosto nei confronti dell’ente e, quindi, del fondo comune.
L’associato, infatti, risponde nel limite dei contributi che ha versato nel fondo comune, come analogamente accade, per esempio, al socio di una società per azioni con il capitale versato. Tuttavia, la seconda parte dell’articolo in esame precisa che tale patrimonio non è perfettamente autonomo, infatti, per il soddisfacimento delle loro pretese, i creditori dell’ente possono anche agire contro il patrimonio delle singole persone che hanno assunto, in presenza dei necessari poteri, le obbligazioni in nome e per conto dell’ente.
Si ritiene opportuno sottolineare che la norma non si riferisce solo agli amministratori, ma anche ai soggetti che hanno ricevuto un mandato speciale a trattare un determinato affare, infatti, la stessa non menziona gli amministratori ma fa riferimento, in generale, alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente; anche l’associato che, come abbiamo visto, può opporre al creditore una limitazione di responsabilità (consistente nel contributo versato nel fondo comune), è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio nell’ipotesi in cui sia entrato direttamente in contatto con il terzo assumendo l’obbligazione in nome e per conto dell’ente.
Il motivo di fondo per cui tale distinzione tra enti riconosciuti e non riconosciuti esiste si individua nel fatto che, al fine di ottenere il riconoscimento e la conseguente personalità giuridica, la legge richiede che “il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo” dell’ente (articolo 1, comma 3, Decreto presidente della Repubblica 361/2000). Pertanto, (almeno in linea teorica) l’autorità competente (vale a dire la prefettura o la regione) prima di concedere il riconoscimento
ad un ente ne verifica, tra il resto, la consistenza patrimoniale rispetto agli scopi statutari dell’ente.
Al contrario, gli enti non riconosciuti, non soggiacendo ad alcun controllo preventivo come quello sopra descritto, non possono assicurare ai futuri creditori dell’ente la medesima consistenza patrimoniale, con la conseguenza che le persone che hanno agito in suo nome e conto possono essere tenute a rispondere delle obbligazioni di questo con il proprio patrimonio personale.
Concludendo l’analisi del citato articolo 18, si evidenzia che la responsabilità delle persone che hanno agito in rappresentanza dell’ente è di tipo solidale, pertanto ognuna di esse sarà tenuta verso il terzo al risarcimento dell’intero danno, salvo il diritto di rivalersi pro-quota sugli altri soggetti obbligati in solido.

La responsabilità amministrativa
Un discorso a parte va fatto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introdotta dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Tale decreto ha, infatti, introdotto una nuova figura di responsabilità nell’ordinamento giuridico, che oltre ad interessare le persone giuridiche, riguarda anche gli enti non riconosciuti (organizzazioni di volontariato incluse), comportando per gli stessi possibili rilevanti conseguenze. Il decreto dispone espressamente la non applicabilità della responsabilità in esso prevista “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (articolo 1, comma 3).
La responsabilità dell’ente ai sensi del decreto 231 è definita “amministrativa”, ma, nella sostanza, essa dà luogo ad addebiti di natura penale ed è, infatti, il giudice penale competente in materia.
Il decreto determina gli effetti conseguenti all’agire delle persone fisiche che appartengono all’ente e che commettono alcune tipologie di reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Effettivamente, molte realtà associative di rilevanza nazionale, hanno assunto dimensioni e connotazioni assimilabili a quelle delle imprese, gestendo patrimoni, rischi e responsabilità di dimensioni assolutamente rilevanti. Si ritiene quindi utile l’introduzione di uno strumento che sia
finalizzato a tutelare e preservare il patrimonio degli enti non profit, garantendo la destinazione del patrimonio al raggiungimento degli scopi sociali e/o solidaristici dell’ente. Ciò nonostante, la norma è stata specificamente formulata nell’ottica di prevenire e punire determinate fattispecie criminose tipiche delle società, che evidentemente operano per perseguire finalità di tipo esclusivamente economico, senza prendere in considerazione alcuna le rilevanti peculiarità degli enti non profit, ai quali, come detto, il presente decreto si applica. Alla luce di questa precisazione si segnalano qui di seguito alcune tematiche particolarmente delicate che potrebbero probabilmente essere state risolte all’origine con l’emanazione di alcuni criteri e regole specifici per gli enti non profit:

  • in primo non appare correttamente formulato l’articolo 1, comma 2, relativamente alle tipologie di enti non riconosciuti a cui la norma si applica, nel senso che lo stesso non contiene un’elencazione completa degli enti destinatari e nemmeno un riferimento agli enti collettivi in generale, ma richiama solo le associazioni non riconosciute. Da ciò possono sorgere dubbi in merito alla effettiva portata del provvedimento, anche se sembra corretto ritenere che il decreto sia applicabile a tutte le tipologie di enti non profit; 
  • quando la norma si riferisce all’interesse per il quale il reato deve essere compiuto (articolo 5), risulta abbastanza evidente anche dalla relazione governativa che il riferimento sia fatto ad interessi o vantaggi di stampo prettamente economico, senza prendere in considerazione gli interessi e vantaggi di diversa natura (morale, sociale, solidaristico) che caratterizzano l’operare degli enti non profit;
  • per quanto riguarda le sanzioni previste nel decreto, si rileva che nell’infliggerle agli enti non profit (che svolgono generalmente attività di utilità sociale), nel caso di sanzioni pecuniarie si verificherebbe una sorta di “sottrazione” di fondi da fini sociali per essere versati allo Stato per il pagamento della sanzione, mentre nel caso di sanzioni interdittive, come per esempio, l’interdizione dell’esercizio dell’attività, i soggetti principalmente colpiti sarebbero i beneficiari dei servizi (e non, come nel caso di attività commerciali, l’imprenditore che non potrebbe più ricavare dei profitti dallo svolgimento di un’attività commerciale).

Natura e requisiti
Il decreto definisce la responsabilità in questione “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, stabilendo che se un certo reato è commesso da persone che appartengono all’ente, la sua commissione comporta direttamente l’applicabilità di sanzioni di vario tipo a carco dell’ente.
La responsabilità degli enti è una responsabilità propria e diretta, che non è di tipo solidale con l’autore del reato. In altre parole, l’autore del reato risponderà del proprio comportamento secondo le norme penali e, in aggiunta, l’ente risponderà, ai sensi del decreto, per aver omesso di adottare strumenti e procedure idonei a prevenire la commissione del reato. L’autonomia della responsabilità dell’ente è confermata dal fatto che essa sussiste anche nel caso in cui l’autore del reato non sia stato individuato o il reato sia estinto (articolo 8).
I reati che danno luogo a responsabilità amministrativa sono previsti dal decreto negli articoli 24 (truffa e frode ai danni della pubblica amministrazione, indebita percezione di erogazioni), 25 (corruzione e concussione), 25-bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati) e 25-ter (nuove figure di reati societari ex articoli 2621 e successivi del codice civile). Si precisa che, per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli 24, 25 e 25-bis non sorgono dubbi applicativi, in quanto l’ente non profit, in persona della persona ad esso collegata, può commetterli, mentre per quanto riguarda i reati societari richiamati dall’art. 25-ter, essi in molti casi richiedono dei presupposti (per esempio il capitale sociale o le azioni) che non trovano riscontro nelle realtà non profit.
Per quanto riguarda i soggetti dall’operato dei quali deriva la responsabilità dell’ente, l’articolo 5 dispone che l’ente è ritenuto responsabile sia se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, sia da persone che di fatto gestiscono o controllano l’ente. Del pari l’ente è responsabile se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei precedenti soggetti in esecuzione di una loro decisione. Un ulteriore requisito per far nascere la responsabilità in capo all’ente è costituito dal fatto che il reato deve essere compiuto nell’interesse dell’ente e l’autore non deve aver agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; infatti, in quest’ultimo caso l’ente non risponde della commissione del reato.

Le sanzioni
Le sanzioni previste dall’articolo 9 sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, essa viene applicata dal giudice in quote, da un numero minimo di cento quote ad un massimo di mille, con la precisazione che l’importo della singola quota può variare da un importo minimo di lire cinquecentomila ad uno massimo di lire tre milioni. Secondo il sistema introdotto dal decreto, il giudice sarebbe libero di determinare il numero delle quote in base alla gravità del reato, attribuendo poi alle quote un valore, da determinarsi sulla base della capacità patrimoniale dell’ente.
Per quanto concerne, invece, le sanzioni interdittive esse sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività (anche se non è chiaro a quale tipo di attività la norma si riferisca e, in particolare, se essa debba essere di natura commerciale);
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali al reato commesso;
c) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già commessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria nei casi ritenuti più gravi, ovvero quando l’ente ha ricavato dal reato un profitto di rilevante entità oppure in caso di reiterazione del reato e la loro durata può variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

Limitazione ed esenzione da responsabilità
Il decreto, stabiliti i casi in cui l’ente risponde per i reati commessi da persone fisiche che vi appartengono e determinate le sanzioni applicabili, introduce un “modello di gestione” tramite il quale l’ente può prevenire la commissione dei reati sopra citati o, comunque, ottenere un’esenzione o una limitazione della propria responsabilità nel caso in cui gli stessi vengano commessi.
L’articolo 6 dispone che, per ottenere un’esenzione o riduzione di responsabilità, l’ente dovrà provare:

  • di aver adottato modelli di organizzazione e di gestione (detti anche modelli di governance) idonei a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi; 
  • di aver affidato ad un organismo di vigilanza autonomo il compito di verificare l’applicazione e l’osservanza dei modelli adottati; 
  • il verificarsi di un comportamento fraudolento; vale a dire che l’autore del reato deve essersi volontariamente ed occultamente sottratto all’applicazione dei modelli; 
  • che l’organismo incaricato abbia svolto in modo adeguato e completo l’attività di vigilanza.

L’adozione dei modelli di governance costituisce una questione molto delicata, perché generalmente richiede l’introduzione di nuove regole organizzative e comportamentali, che devono essere studiati ed elaborati analizzando e tenendo presenti le peculiarità organizzative e strutturali dell’ente e la reale situazione sottostante.
In termini generali, un modello, per essere valido, dovrà rispondere a determinate caratteristiche:

  • individuare le aree di attività in cui è maggiore il rischio di compimento di reati;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  • adottare modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei
    reati;
  • prevedere un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo investito delle funzioni di vigilanza;
  • introdurre un apposito sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle disposizioni dei modelli
    adottati.

Infine, l’articolo 6, comma 3, stabilisce che le associazioni rappresentative degli enti potranno redigere dei “codici di comportamento” (che dovranno essere approvati dal Ministero della giustizia) dai quali gli enti potranno trarre i modelli di governance che eventualmente decideranno di adottare. Resta, ovviamente, inteso che l’adozione dei modelli descritti non è obbligatoria, ma tale scelta sarà lasciata ai singoli enti che decideranno liberamente se intendono implementare tali modelli o se, invece, optano per l’assunzione del rischio senza mitigazioni.

Note
1. In questa sede si intendono per enti tutte le forme di aggregazione collettiva senza scopo di lucro, sia riconosciute che non riconosciute, operanti nel Terzo Settore.
2. Per la distinzione tra enti riconosciuti e non riconosciuti e per la procedura di iscrizione nei Registri delle persone giuridiche, si rinvia al parere pubblicato in queste pagine.

di Cristina Vaccario, avvocato consulente CIESSEVI


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