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Organizzazioni non profit e ruolo della Siae - parte prima Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Il diritto d’autore

La Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) è un ente pubblico economico avente base associativa che non persegue scopo di lucro. Il compito istituzionale della Siae è di tutelare il diritto d'autore dei suoi associati al fine di garantire un adeguato compenso da corrispondere, per ogni sfruttamento di un’opera, sia all’autore che all’editore.
Per questo motivo, i compensi richiesti dalla Siae per diritto d’autore non hanno natura di tassa o di imposta, ma costituiscono la remunerazione del lavoro intellettuale svolto dagli artisti.
Di conseguenza, qualora le associazioni utilizzino pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d’autore, devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. Per le opere affidate alla amministrazione della Siae, i permessi, le autorizzazioni e le licenze sono rilasciati dalla Società per conto e nell’interesse dei titolari dei diritti.
Aderiscono alla Siae, volontariamente, autori, editori e altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni. In sostanza l’attività svolta dalla Siae con riferimento alla normativa sul diritto d’autore e in riferimento all’attività degli enti non-profit riguarda:

  1. la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
  2. la percezione dei proventi derivanti da queste licenze e autorizzazioni: la SIAE, infatti, si occupa non solo di conteggiare gli importi dovuti come diritti d’autore, ma anche di provvedere materialmente alla loro riscossione e all’eventuale accertamento in caso di diritti non versati.

I diritti d'autore
Con riferimento ai diritti d’autore, gli enti non-profit che organizzano spettacoli e intrattenimenti devono ottemperare a precisi adempimenti presso la Siae, la quale rilascia appositi atti amministrativi a seconda del tipo d’evento.
Gli organizzatori della manifestazione d’intrattenimento e spettacolistica, anche se trattasi di enti non-profit, devono, prima della manifestazione, recarsi all’Ufficio Siae,competente per territorio, e compilare la dichiarazione apposita, dopodiché sarà rilasciato l’atto autorizzatorio dalla Siae e sono pagati dall’ente non-profit i diritti d’autore.
L’atto autorizzatorio va richiesto alla Siae, non solo nei casi di attività lucrativa di spettacolo e intrattenimento, ma anche nel caso in cui la manifestazione sia gratuita ma sia previsto l’utilizzo di opere tutelate dalla Siae.
Per esempio, il mancato pagamento del biglietto d’ingresso non significa che la manifestazione sia stata organizzata a titolo gratuito e senza scopo di lucro, in quanto per lucro si intende non solo il “ricavo” dell’associazione organizzatrice, ma deve intendersi ogni provento che assume la natura di corrispettivo percepito per qualsiasi natura per l’attività spettacolistica e/o di intrattenimento.
Il permesso alla Siae va richiesto: nei casi in cui la manifestazione sia completamente gratuita, purché sia prevista la presenza di un repertorio artistico tutelato dalla Siae. Infatti, nel caso di manifestazioni a titolo gratuito o di raccolta fondi, o in caso di spettacoli o trattenimenti a ingresso libero è previsto il pagamento dei diritti d’autore alla Siae.
È necessario sottolineare ancora un aspetto. Sempre nel caso di attività senza scopo di lucro, le “utilizzazioni gratuite” non devono essere considerate come “libere utilizzazioni” (la Siae, anche in questo caso, deve concedere il permesso e richiedere il compenso per i diritti d’autore) , in quanto, ai fini del diritto d’autore, non ha nessun significato che le attività siano organizzate dalle organizzazioni per le più nobili ragioni e comunque a scopo non di lucro.
Gli unici casi in cui vi può essere la libera autorizzazione sono: le esecuzioni in famiglia a uso privato (ma non per esempio per una festa in un ristorante o locale aperto al pubblico); le esecuzioni in convitto o istituto di ricovero, a uso degli ospiti e con il limite ferreo del non scopo di lucro. Le esecuzioni spettacolistiche effettuate in tali ambiti non rientrano nei diritti esclusivi degli autori (vale a dire non sono soggette a rilascio di autorizzazioni e non è dovuto pagamento di diritti).
Sempre in tema di diritto d’autore, la Siae ha stipulato numerose convenzioni con associazioni nazionali, al fine di garantire ai loro associati il versamento di diritti d’autore agevolati in virtù degli specifici ambiti di attività (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, partiti politici, pro loco, associazioni di categoria).
Ricordiamo, in conclusione, che le tariffe sui diritti d’autore applicate dalla Siae sono di complessa consultazione e analizzare il tipo di spettacolo e intrattenimento insieme con il luogo in cui è organizzato e con la natura dell’organizzatore e dell’evento è un’operazione praticamente impossibile da effettuare “a tavolino”.
Non dimentichiamo, altresì, che le tariffe sui diritti d’autore sono soggette a variazione e a diversa interpretazione da parte delle diverse sedi e filiali Siae. Per questo motivo è necessario che le organizzazioni siano ben preparate nel merito del proprio evento organizzato in modo da far valere i propri diritti e illustrare con compiutezza l’evento che dovranno organizzare.

 

Di Sergio Ricci, commercialista consulente CIESSEVI

 


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