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Organizzazioni non profit e ruolo della siae - parte seconda Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Gli adempimenti Enpals per le associazioni: il Certificato di Agibilità
L’Enpals con la circolare 21 del 4 giugno 2002 ha introdotto delle novità per le associazioni senza scopo di lucro che effettuano attività spettacolistica: il certificato di agibilità e i conseguenti adempimenti di natura previdenziale dell’ente stesso.

 

Certificato di agibilità Enpals: note generali
Il rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'Enpals. Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata tramite gli sportelli della Siae, l'operatore – una volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni – restituisce all'ente copia del Modello 032/U unitamente alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilità, attestante la presenza nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del certificato.
Ogni variazione rispetto alle date e località di svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa nota all’Ente, direttamente o attraverso la Siae, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.
Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell’Enpals, è trasmesso dalla Siae alla sede compartimentale dell’Enpals competente per territorio. Qualora quest’ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell’operatore Siae, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile Siae, assume valore di certificato di agibilità. Peraltro, anche se l’Enpals, entro il termine di 30 giorni, si esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti già prodotti nelle more dell’assunzione di una decisione da parte dell’Ente.
Gli Uffici periferici dell’Ente, ai fini di uniformare le modalità operative, rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto dal funzionario incaricato.
L’Ente provvederà rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove esigenze e per semplificare gli adempimenti degli utenti. Provvederà, inoltre, alla revisione delle procedure informatiche per adeguarle alla possibilità di utilizzare il portale telematico per l’inoltro di qualsiasi comunicazione all’Ente, ivi comprese le variazioni rispetto alla richiesta iniziale di certificato di agibilità. In caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilità i soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di 25 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (articolo 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947).

Certificato di agibilità a titolo gratuito
L’Enpals ha ammesso in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento. Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, siano interamente destinati alle predette finalità. Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta. Colui che provvede all’organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati.
Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra specificato.
Si ricorda che, a norma dell’articolo 12 della legge 153 del 1969 così come modificato dall’articolo 6 del Decreto legislativo 314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennità trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di “trasferta”.

Non richiesta del certificato di agibilità
Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/ dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.
La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa (si precisa che i contributi erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della legge 163 del 30 aprile 1985, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso).
Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 del DLCPS 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni. Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non siano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.
Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l’Enpals.
Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all’articolo 6, comma 2, Dlcps 708 del 1947, come modificato dal Decreto lege 69 del marzo 1988, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione è eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E’ questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante” e l’esibizione sia configurabile come prestazione d’opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.
Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito “affectionis vel benevolentiae causa”, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità”.
Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati.
Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l’attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni particolari.
L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Di Sergio Ricci, commercialista consulente CIESSEVI


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