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Organizzazioni di volontariato e Siae - parte terza Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Adempimenti per spettacoli e intrattenimenti
Sempre più spesso le organizzazioni di volontariato che devono organizzare intrattenimenti o spettacoli, perlopiù di beneficenza, non hanno riferimenti chiari su come muoversi correttamente. Sappiamo che questa materia è delegata alla SIAE, ma quali sono le azioni e le modalità di rapporto sul tipo di attività che devono intraprendere le associazioni.

 

L’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti per le associazioni è piuttosto complicata e farraginosa. Quando l’associazione ha come unico scopo quello di organizzare intrattenimenti gratuiti non ci sono problemi particolari. Infatti, tutte le quote o i contributi dei soci sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti.
Le difficoltà interpretative della norma ci sono quando l’attività di intrattenimento è a titolo oneroso.
Prendiamo come riferimento normativo il decreto legislativo 60/99: sono soggette all’imposta sugli intrattenimenti sia le quote associative sia le eventuali quote d’accesso corrisposte.
Nel caso in cui alle attività accedano anche terzi non associati (sebbene la normativa specifica di cui trattiamo non dica nulla su questo) si suppone che valgano le regole generali sulla base imponibile dell’imposta sugli spettacoli.
Nel caso in cui l’associazione organizza attività diverse dall’intrattenimento, che nella realtà è la casistica più diffusa, la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti è calcolata sull’ammontare delle quote e dei contributi associativi corrisposti, in proporzione alla parte riferibile all’attività soggetta ad imposta. In presenza di titoli d’accesso a pagamento o di valori corrisposti per prestazioni o servizi accessori obbligatori, maggiorazioni o abbonamenti, la base imponibile è costituita anche dall’ammontare dei proventi medesimi.
Nel caso in cui anche ai soci o associati è fatto pagare per intero il titolo di accesso, le disposizioni di legge presentano una serie di difficoltà nell’applicazione.
Per esempio, se vanno comunque sottoposte a tassazione le quote o i contributi associativi anche in presenza di titoli d’accesso diretti o indiretti onerosi. Se i due sistemi sono alternativi, cioè in caso di ingresso gratuito per i soci si deve prendere in considerazione la quota o il contributo di associazione, tenendo in considerazione, in tale ipotesi, il biglietto ridotto ed altre tipologie di entrata particolari per i soci. Nei casi misti, cioè quando gli intrattenimenti, nel corso dell’anno,
rivestano caratteristiche particolari (a pagamento o gratuiti, esclusivi per i soci o estensibili anche ai terzi). La nota di commento della relazione di accompagnamento al decreto sopra citato sembrerebbe propendere per la sovrapposizione dei due prelievi (sia sui titoli d’accesso e proventi indiretti sia sulle quote e contributi associativi).
Per le manifestazioni organizzate dagli esercenti di attività di intrattenimento, alle quali tra gli altri partecipino soci o aderenti dietro pagamento di specifico corrispettivo, i titoli d’accesso devono essere rilasciati anche ai predetti soggetti. Le associazioni dovranno poi inviare al concessionario della gestione dell’imposta sugli intrattenimenti (la SIAE) o all’ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine dell’anno sociale, una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare delle quote e dei contributi versati da parte dei soci.
Quando gli intrattenimenti (esecuzione musicale non dal vivo) sono svolti congiuntamente ad altri non soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (esecuzione musicale dal vivo) occorre fare una distinzione.
Primo caso: il corrispettivo relativo all’intrattenimento soggetto all’imposta omonima è indicato separato o, comunque ad esso si può risalire dal titolo di accesso. In questa occasione non c’è nessun problema di determinazione della base imponibile, in quanto quest’ultima è calcolata sommando i corrispettivi riferiti all’attività di intrattenimento.
Secondo caso: il titolo di accesso riporta il totale del corrispettivo senza fare alcuna distinzione tra
quota di corrispettivo attribuibile all’attività di intrattenimento soggetta all’imposta e quota di corrispettivo riferita a quella attività di intrattenimento non soggetta all’imposta omonima.
Nel prendere in esame questo caso dobbiamo fare riferimento alla nota 2, in calce alla tariffa allegata al DPR n.640/72, dove afferma che la base imponibile deve essere determinata con il criterio della ripartizione forfetaria degli incassi, in proporzione alla durata di ciascuna componente. In sintesi occorre determinare la durata di ciascuna componente del servizio; il rapporto percentuale del tempo concesso al cliente per fruire dei singoli intrattenimenti rispetto al totale dei tempi di ciascuna delle componenti; la quota parte di corrispettivo riferibile all’intrattenimento, attraverso la moltiplicazione del corrispettivo complessivo lordo per il rapporto percentuale specificato prima.
Per esempio supponiamo che l’entrata sia di 50 euro e consenta di assistere a musica dal vivo per un’ora (non soggetta ad imposta sugli intrattenimenti) e di musica non dal vivo per due ore (soggetta all’imposta sugli intrattenimenti). In questo caso, per calcolare la quota parte del corrispettivo riferibile all’imposta sugli intrattenimenti occorre determinare la durata della componente del servizio soggetta all’imposta sugli intrattenimenti e quindi: due diviso tre, uguale 0,66 ore; poi 0,66 per 50 euro, uguale 33 euro di corrispettivo riferibile all’intrattenimento soggetto all’imposta omonima".

Le regole da seguire per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti
L’articolo 6 del Decreto del presidente della Repubblica 544/99 dispone che il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti avvenga tramite delega unificata (modello F24) nei seguenti termini: per le attività a carattere continuativo, svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo; per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quelli di conclusione della manifestazione; per le quote o contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale.
Inoltre vi possono essere due situazioni di slittamento dell’originario termine di pagamento dell’imposta.
La prima accade quando, a seguito di specifico accordo intervenuto tra le parti, sia prevista la restituzione del corrispettivo per mancato svolgimento della manifestazione. In questo caso
l’imposta è commisurata alle somme non effettivamente rimborsate ed è versata entro
trenta giorni dall’originario termine previsto per il versamento.
Seconda situazione: quando la manifestazione sia rinviata, comunque non oltre novanta giorni
dalla data originaria, e i titoli sebbene acquistati dai partecipanti per la stessa, siano considerati validi dall’organizzatore per la rinviata manifestazione; il versamento della corrispondente imposta è anch’essa rinviata secondo i termini previsti per quest’ultima manifestazione.

Le modalità di pagamento per le attività di intrattenimento
L’associazione può compilare la delega di pagamento indicando i seguenti dati: il codice tributo 6728, per l’imposta sugli intrattenimenti; il codice tributo 6729, per l’imposta sul valore aggiunto legata a tali aspetti.
Le aliquote da applicare per l’imposta sono le seguenti: esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, è applicata l’aliquota del 16%.

Agevolazioni per le organizzazioni di volontariato, onlus di diritto, che organizzano spettacoli e intrattenimenti
L’articolo 5 del Decreto presidente della Repubblica 640/1972, sostituito dall’articolo 5 del Decreto legislativo 60/99, prevede una disciplina di favore per gli intrattenimenti svolti a scopo benefico. In particolare, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per gli introiti derivanti dagli intrattenimenti e dalle altre attività, destinati in favore di enti pubblici e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e utilizzati a fini di beneficenza purché siano rispettati una serie di requisiti.
Primo: gli intrattenimenti organizzati a tale scopo, da uno stesso soggetto, non devono superare le dodici giornate d’attività nel corso dell’anno.
Secondo: all’ente beneficiario devono essere destinati almeno i due terzi dell’incasso, al netto delle spese e delle imposte.
Terzo: l’organizzatore deve presentare preventivamente all’ufficio accertatore la dichiarazione di effettuazione dell’attività, con specifica indicazione della finalità di beneficenza.
Quarto: l’organizzatore deve redigere un apposito rendiconto nel quale risultino specificatamente le entrate e le spese in relazione a ciascuna singola iniziativa. Inoltre, è fatta salva la disposizione dell’articolo 23 Decreto legislativo 460/1997.
In sostanza, l’esenzione prevista da tale disposizione in relazione alla soppressa imposta sugli spettacoli vale quale esenzione per l’imposta sugli intrattenimenti per gli adempimenti di cui alla tariffa allegata al Decreto 640/72, quando tali attività siano svolte occasionalmente dalle Onlus e dagli enti associativi di cui all’articolo 111, comma 3 del TUIR, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’esenzione spetta a condizione che l’attività: sia svolta occasionalmente; sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; sia data comunicazione dell’attività all’ufficio accertatore territorialmente competente prima dell’inizio della stessa.


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