Ciessevi

Organizzazioni non profit e ruolo della Siae - parte quarta Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Le associazioni che svolgono attività teatrale
Le compagnie che svolgono attività teatrali di volontariato possono generalmente costituirsi come associazione non riconosciuta, la forma giuridica da preferirsi sia per la sua maggiore facilità di gestione sia per il basso apporto economico, anche rispetto alla forma di società cooperativa, che pure è molto presente nel panorama della produzione e del lavoro teatrale.
La forma giuridica dell’associazione non riconosciuta implica la mancanza dello scopo di lucro, il principio di “una testa, un voto” nell’assemblea, l’obbligo ad almeno un’assemblea annuale degli iscritti, l’assoggettamento, seppur con determinate agevolazioni, alla normativa fiscale, specie nel caso in cui svolgano operazioni di natura commerciale.
L’associazione non riconosciuta, anche di volontariato, può liberamente agire nel campo dell’attività spettacolistica e si possono quindi richiedere l’agibilità lavorativa, le iscrizioni all’Enpals, all’Inail, nonché i vari contributi economici dei vari enti pubblici e privati.
I rapporti con l’Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) sono un elemento che fa differire l’attività delle associazioni non riconosciute svolgenti attività spettacolistiche da altre associazioni; l’Enpals è un interlocutore fondamentale, infatti oltre ad assicurare i trattamenti pensionistici ai lavoratori dello spettacolo, rilascia i certificati di agibilità alle associazioni (come già spiegato nella precedente puntata). Inoltre le associazioni, svolgendo un’attività rivolta al pubblico, sono tenute molto spesso a osservare una serie di norme di vario indirizzo che, spesso, sono oggetto di violazione.

 

L’osservazione delle norme amministrative
Nella maggior parte dei casi, osservando i verbali di accertamento di cui sono “vittime” le associazioni teatrali, si può notare che la polizia municipale basa i suoi provvedimenti su norme di natura amministrativa e penale, in particolare sulla violazione degli articoli 666 e 681 del codice penale e dell’articolo 68 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza). E dall’esame di questi tre articoli di legge appena citati si può fare qualche interessante osservazione
sul tema. In particolare, l’articolo 666 del Codice Penale (vedi nota 1) è stato spesso oggetto di controversia tra la Pubblica Autorità e i dirigenti delle organizzazioni non profit, in merito del possesso o meno della licenza comunale di locale pubblico. La licenza infatti non è necessaria nel caso di circolo, se non ammessa la generalità del pubblico; nel caso in cui, però, si acceda presso i locali di questo circolo da non soci con biglietto d’invito, allora la licenza è necessaria, a norma dell’articolo 118 del Regolamento di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 6-5-1940 n.635- vedi nota 2) .
Però, a più riprese, con opinioni “sfavorevoli” alle associazioni, autorevole dottrina (vedi nota 3), citando la giurisprudenza prevalente, si è espressa in questo modo : “non è da considerarsi circolo privato, bensì luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici (articolo 68 T.U.L.P.S. – vedi nota 4), ove vengano dati spettacoli ai quali chiunque può assistere previo contemporaneo acquisto al botteghino della tessera di socio o del biglietto d’ingresso”. Quindi, la pratica, correntemente diffusa, di rilasciare contestualmente tessera sociale e biglietto d’ingresso allo spettacolo in nessun modo può escludere le prescrizioni legislative in tema di pubblica sicurezza ( lo stesso “escamotage” può far sviluppare analoghe considerazioni in tema di adempimenti fiscali).
Negli anni scorsi è stato avanzato qualche dubbio di legittimità costituzionale dell’articolo 666 Codice Penale e dell’articolo 68 del T.U.L.P.S. rispetto agli articoli 2 e 18 della Costituzione, tutelanti i diritti di riunione e di associazione.
La Corte Costituzionale (con sentenza 78/10997) ha così argomentato: “colui che, attraverso una pretesa associazione culturale, organizza una azienda e vi svolge le attività inerenti a una vera e propria impresa teatrale, esplica il diritto di libera iniziativa economica, tutelato non già dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, ma dall’articolo 41 che, peraltro, ammette la possibilità di limiti e controlli nel pubblico interesse. Uno di questi è previsto, appunto nel citato articolo 68 che intende salvaguardare la sicurezza delle persone che affluiscono in ambienti destinati a pubblici spettacoli, e come tale, non può certamente ritenersi in contrasto con le disposizioni di cui ai suddetti articoli 2 e 18 della Costituzione”.
Dai verbali della polizia annonaria si osserva sempre la supposizione del concorso dell’appena analizzato articolo 666 Codice Penale con l’articolo 681 Codice Penale (vedi nota 5), e la violazione della norma sussiste nell’ipotesi in cui il gestore di uno spazio teatrale (ma non solo), tiene aperto il locale senza adempiere alle prescrizioni rilasciate dalla commissione provinciale di vigilanza.

Analisi della giurisprudenza
E’ necessario ricordare, sul tema dell’articolo 68 T.U.LP.S., che la Corte Costituzionale (con sentenze n.142/1967 e 56/1970), ha dichiarato incostituzionale l’obbligo di licenza per gli spettacoli in luoghi privati o aperti al pubblico, qualora, nel secondo caso, siano organizzati senza fini di lucro. E queste sentenze della Corte Costituzionale potrebbero dare un appiglio alle associazioni. Ma in realtà, è contestato ai teatri di non essere associazioni culturali (svolgenti attività di natura spettacolistica rivolte solo ai soci – vedi nota 6) , ma sale commerciali a tutti gli effetti e quindi, di conseguenza, da un punto di vista giuridico- amministrativo, sottoposte a tutte le complesse normative in tema: igienico-sanitarie, antincendio e più in generale di agibilità (bagno riservato ai portatori di handicap, rampe d’accesso, ecc.), nonché alle autorizzazioni previste dal già citato articolo 68 in materia di pubblico spettacolo.
Il problema centrale quindi, è quello di associazioni che sono accusate di essere organismi fittiziamente associativi, ma in realtà locali aperti al pubblico svolgenti attività commerciali. Infatti ( e questo è il punto di maggior interesse per le realtà associative svolgenti attività teatrale), nel caso in cui “di fatto” l’associazione sia frequentata da un pubblico più vasto rispetto a quello presente nel libro soci, la motivazione della pubblica sicurezza oppure le problematiche legale all’agibilità dei locali, non risiedono nella natura strettamente associativa (che resta spesso da dimostrare), ma nel fatto che devono essere garantite la sicurezza, l’igiene e l’incolumità degli spettatori, aldilà del fatto che essi siano soci o meno (vedi nota 7).
Del resto il ministero dell’Interno con la circolare n. 12388/4109 del 13-6-1984 si era espresso con molta chiarezza intitolando la lettera in questo modo: “Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere pubblico o privato del locale”.
Tra i vari punti della circolare riportiamo il seguente che non necessita di ulteriore commento:
“la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato (sul tema del carattere privato o pubblico del locale) parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:
1. pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci e rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
2. pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini…”.

Alcuni aspetti fiscali
Agli spettacoli teatrali di qualunque tipo, e quindi anche quelli organizzati dagli enti non-profit, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, non è applicabile l’imposta sugli intrattenimenti. La tabella C, allegata al Decreto presidente della Repubblica 633/72 e concernente l’elencazione degli spettacoli, dispone al punto 4 il solo assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto, mediante il regime proprio dello spettacolo (regime IVA normale, ex-articolo 74 quater del decreto 633/72). L’aliquota IVA applicabile è pari al 10%.

Note
1. Così recita l’articolo 666 del C.P. : “Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l’ammenda da lire ventimila ad un milione (convertiti in Euro dal 1.1.2002). Se la licenza è stata negata, revocata e sospesa, la pena è dell’arresto fino ad un mese”.
2. Così recita l’articolo 118 del Regolamento di Pubblica Sicurezza : “ La licenza di cui all’articolo 68 della legge ( si parla del T.U.L.P.S.) deve richiedersi anche per i circoli privati da cui si acceda da non soci con biglietto d’invito, quando, per il numero di persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione del trattenimento”.
3. Crespi-Stella-Zuccalà, Commentario Breve al Codice Penale, varie edizioni, Cedam Editore
4. Così recita l’articolo 68 del T.U.L.P.S. : “Senza licenza del sindaco non si possono dare in luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione…..”.
5. Così recita l’articolo 681 del Codice Penale :” Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire duecentomila”.
6. Uno dei precursori del regime associativo teatrale aperto solo ai giovani fu André Antoine nel 1887 col suo Théatre Libre a Parigi
7. Sullo stesso tema vedi Sergio Ricci, in “Il Consulente degli Enti Non-profit”, quotidiano Avvenire, anno 1995

Di Sergio Ricci, commercialista consulente CIESSEVI


Ciessevi Newsletter