| Lo statuto di Ciessevi |
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Art. 1 Costituzione Art. 1 - Costituzione È costituita con sede legale nel territorio del Comune di Milano, l'Associazione CIESSEVI o CIesseVi, di seguito denominata C.S.V. L’Associazione ha sede in Milano Corso Italia, 9. Eventuali modificazioni della sede legale all’interno del territorio del Comune di Milano non costituiscono modifica statutaria. Il CIESSEVI è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale, che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo sociale. Il CIESSEVI si ispira agli articoli 1, 2, 3 della legge 266/91 e per il suo funzionamento promuove l'impegno volontario da parte delle Associazioni e di singoli e se ne avvale. Art. 2 - Oggetto Il CIESSEVI ha per oggetto la promozione di attività di servizio per il volontariato, anche attraverso la gestione di centri di servizio per il volontariato in conformità alla legge 266/91. Art. 3 - Finalità e attività L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione. L'Associazione si propone di: a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli; b) offrire assistenza e consulenze alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; c) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e in quelli propri delle Associazioni; d) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato degli operatori; e) attuare studi e ricerche; f) raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo Settore - locali, nazionali ed internazionali - e in generale sulle tematiche di rilevanza per le organizzazioni stesse; g) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione; h) fornire servizi in genere agli enti locali e alle istituzioni pubbliche ed ad altri soggetti pubblici e privati, tramite apposita convenzione; i) organizzare seminari, incontri, convegni; j) organizzare delegazioni territoriali secondo le modalità previste dal regolamento; k) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari. I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o per un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese. Art. 4 - Soci (a) "Legambiente Lombardia", "Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà - AUSER", "Associazione Italiana World Wild-Life Fund", "Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Milano", "Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI Provinciale Milano", "Croce Rosa Celeste", "Associazione Nazionale pubbliche assistenze - A.N.P.A.S.", "Croce Bianca - Milano", "Federazione Regionale del Movimento di Volontariato Milano - MOVI - Milano", "Associazione Volontari Italiani Sangue - AVIS - Provinciale Milano", "Unione Italiana Sport per tutti - UISP Comitato Provinciale di Milano", "ARCI Milano", "LEDHA - Lega per i diritti degli handicappati - Milano", "Federazione Compagnia delle Opere non profit", "Associazione Centro di Solidarietà San Martino", "AVULSS Associazione per il volontariato nelle unità locali dei servizi socio sanitari", "CIVITAS Studi, ricerche, collegamenti fra Associazioni e Gruppi", "Federazione dei Centri di Aiuto alla Vita e dei movimenti per la vita della Lombardia in sigla FEDERVITA LOMBARDIA", "Federazione Lombarda Centri di assistenza alla famiglia - FELCEAF", "ANTEA Associazione Nazionale Terza Età Attiva - Milano", "NAGA Associazione Volontaria Assistenza Socio Sanitaria Stranieri e Nomadi". Possono aderire all'Associazione le organizzazioni del volontariato e dell'associazionismo sociale di rilevanza almeno provinciale. Almeno i due terzi dei soci devono essere Organizzazioni di Volontariato ai sensi degli articoli 2 e 3 della L. 266/91. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che la sottopone con proprio parere all'assemblea, che si esprime nella prima convocazione successiva alla domanda. La qualità di socio si perde per: - dimissioni; - morosità; - decisione motivata dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo: In questo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti. I soci hanno diritto a: a) concorrere all'elaborazione del programma ed all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento; b) eleggere gli organi sociali; c) decidere su ammissione e decadenza dei soci. I soci hanno il dovere di: - osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti e versare la quota annuale di adesione. Art. 5 - Soci (b) I soci del CIESSEVI si articolano in: a) Associazioni fondatrici; b) Associazioni di Associazioni; c) Associazioni varie. Art. 6 - Coordinamento centri di servizio lombardo Il CIESSEVI aderisce attraverso propri rappresentanti, in eventuali forme di coordinamento dei Centri di Servizio Lombardi al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e qualificazione delle esperienze, di ottimizzare la risorse disponibili per i centri, assumendosene gli oneri di carattere finanziario che ne possono derivare. Il CIESSEVI può inoltre aderire ad altre organizzazioni purché non contrastanti con finalità statutarie. Art. 7 - Organi sociali Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato Esecutivo d) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Garanti. Art. 8 - Assemblea L'Assemblea è organo sovrano del CIESSEVI ed è composta dai legali rappresentanti delle Associazioni aderenti o dai loro delegati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, con trenta giorni di preavviso. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un quinto degli aventi diritto; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà degli aventi diritto in prima convocazione e in presenza di un sesto degli aventi diritto in seconda convocazione. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro i tempi stabiliti dal Comitato di gestione regionale e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; b) definire il programma generale annuale di attività del CIESSEVI; c) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo; il 50% dei suoi componenti deve essere espressione delle Organizzazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 5; d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo; e) nominare i componenti del Collegio dei Garanti e dei Revisori contabili; f) approvare i regolamenti; g) stabilire l'ammissione dei soci ed esprimersi sui ricorsi presentati dai soci dichiarati decaduti dal Consiglio; h) studiare le opportune forme in raccordo con gli Enti locali e le loro Associazioni di rappresentanza; L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni: 1) modifica dello Statuto; 2) scioglimento dell'Associazione. Per le modificazioni dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre, a parità di quorum costitutivo come definito nel precedete cpv., il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 9 - Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo ha un numero complessivo di componenti in numero dispari e comunque non inferiore a sette. Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, secondo quanto disposto dall'art. 2, 2° comma, lettera c del D.M. 21/11/91. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta, sempre con otto giorni di preavviso, salvo per urgenza a mezzo telegramma o fax. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del CIESSEVI. Di conseguenza, al fine di poter realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario nel rispetto del presente statuto e degli indirizzi assembleari. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno un terzo più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo: a) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione; b) nomina i membri del Comitato Esecutivo in numero non superiore a 7; c) nomina il Direttore e ne determina le funzioni ed eventualmente la retribuzione; d) decide l'ammontare della quota annuale di adesione al CIESSEVI; le organizzazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 versano ciascuno tre quote, gli altri una; e) elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente (o i vice presidenti di cui uno vicario); f) nomina il Comitato Scientifico e ne determina i compiti e le modalità degli eventuali compensi e rimborsi spese; g) nomina i rappresentanti all'interno del coordinamento Centri di Servizio Lombardi; h) redige i regolamenti per il funzionamento del Centro di Servizi per il volontariato e li sottopone per l'approvazione all'assemblea; i) redige il regolamento del CIESSEVI e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea; k) propone all'assemblea il programma annuale di attività; l) decide, su proposta del Direttore, l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza; m) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; n) valuta ed accoglie le domande di adesione di nuovi soci proponendone l'ammissione nel rispetto del regolamento; su di esse esprime motivato parere che sottopone all'approvazione dell'Assemblea; o) delibera la decadenza di socio per morosità e/o per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali del CIESSEVI. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata notificante il provvedimento; p) propone le modificazioni allo statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria. Tali modificazioni potranno essere anche richieste da almeno un quarto dei Soci. Il Consiglio può delegare uno o più atti di propria competenza a Consiglieri anche con procura specifica; in caso di decadenza o dimissioni il Consiglio sostituirà il componente mancante ricorrendo alla cooptazione di altro membro. Tale nomina dovrà essere approvata dalla prima assemblea utile, che potrà anche nominare diverso componente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Art. 10 - Comitato esecutivo Il Comitato Esecutivo è un Organo ausiliario del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Esecutivo, in numero dispari e comunque non superiore a sette, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Presidente di cui al successivo art.11ne è membro di diritto e concorre alla determinazione del numero dei membri di cui al precedente capoverso. Le competenze del Comitato Esecutivo sono determinate dal Consiglio Direttivo con attribuzione allo stesso dell’esercizio di una parte dei compiti del Consiglio Direttivo ad eccezione delle competenze del Consiglio definite all’art.9comma 6 alle lettere b,c,d,e,f,g che non si ritengono delegabili. Nell’atto di attribuzione dell’esercizio dei compiti delegati da parte del Consiglio Direttivo vengono fissati i criteri cui il Comitato Esecutivo si deve attenere nel riferire al Consiglio Direttivo stesso e le modalità di vigilanza da parte del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo è retto dal Presidente di Ciessevi ed è disciplinata in ogni Suo aspetto in ordine alla convocazione, costituzione, svolgimento delle riunioni, durata ed emolumenti o remunerazioni da quanto previsto per il Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri. Art. 11 - Presidente Il Presidente è il legale rappresentante del CIESSEVI. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio Direttivo, eventualmente anche delegati al Comitato Esecutivo, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo o, se di competenza, al Comitato Esecutivo. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente (o dal Vice Presidente Vicario). Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente o ai Vice Presidenti. Art. 12 - Direttore del CIESSEVI Il Direttore partecipa alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, cura la tenuta dei libri sociali. Art. 13 - Collegio dei garanti Il Collegio dei Garanti dirime le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi sociali, fra organi sociali. Decide entro trenta giorni sul ricorso presentato da un'Organizzazione contro la decisione dell'assemblea che la priva della qualità di socio. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CIESSEVI. Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e finanziario, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti. Essi sono scelti fra persone con comprovata competenza e professionalità, preferibilmente iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti. Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione dei Fondi, secondo quanto disposto dall'art. 2, 2° comma lettera c) del D.M. 21/11/91. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di controllare l'andamento amministrativo del CIESSEVI e la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Ai componenti delCollegio può essere riconosciuto un gettone di presenza,determinato dal Consiglio direttivo. Art. 15 - Comitato scientifico Il Comitato Scientifico è organismo di ricerca e consulenza del CIESSEVI. Opera in autonomia e in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. ne fanno parte esperti particolarmente impegnati in vari temi che costituiscono i campi di intervento oggetto dell'attività del CIESSEVI. Art. 16 - Bilancio L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I tempi di presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi tengono conto dei tempi stabiliti dal Comitato di gestione per la ripartizione dei fondi speciali destinati ai Centro di Servizio per il Volontariato. Il patrimonio del CIESSEVI è costituito da: a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; b) le eccedenze degli esercizi annuali; c) donazioni e lasciti. Le fonti di finanziamento del CIESSEVI sono: a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; b) i contributi pubblici e dei privati; c) la gestione economica del patrimonio; d) i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91, art. 15 e D.M. 21/11/91, art. 2; e) le quote sociali; f) qualsiasi altra entrata derivante dall'esercizio dell'attività istituzionale. Art. 17 - Scioglimento dell'associazione Lo scioglimento del CIESSEVI viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. In tal caso, il patrimonio del CIESSEVI, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto. Art. 18 - Norma finale Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia. Art. 19 - Norma transitoria Entro novanta giorni dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del regolamento di attuazione dello statuto. |