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Attività prevalente e attività di supporto Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
La nostra associazione di volontariato vorrebbe avvalersi di una cooperativa sociale onlus di tipo A per svolgere alcune attività di supporto che non sarebbe in grado di realizzare con le forze disponibili (volontari e soci). E' legittimata a  farlo senza contravvenire alla legge quadro sul volontariato e mettere a rischio il suo status di Onlus?
Si premette che dal quesito non si evincono gli importi relativi ai lavori concessi alla cooperativa, il totale delle entrate dell’associazione di volontariato, il totale delle attività volontarie (qualitativamente e quantitativamente) e il totale delle attività retribuite, tutti valori indispensabili per poter fornire una risposta puntuale al quesito. Detto ciò si esprime quanto segue.
L’Associazione di volontariato regolarmente iscritta al registro del volontariato e quindi “onlus di diritto”, ha l’obbligo di svolgere l’attività prevalentemente con il lavoro svolto dai volontari. Andiamo, però, di seguito, a vedere, cosa si intende per tale obbligo.
In base agli articoli 2 e 3 della Legge Quadro 266/91 vi è l’obbligo totale della gratuità delle prestazioni da parte dei soci e degli aderenti e quindi il socio non deve avere assolutamente alcun rapporto di lavoro subordinato né autonomo né di contenuto patrimoniale con l’associazione.
L’articolo 3 della soprannominata Legge Quadro parla inoltre che l’associazione “….si avvalga in modo determinante e prevalente…” quindi l’associazione di volontariato non deve assolutamente appaltare a terzi estranei ad essa l’esecuzione di tutte o parte delle opere estranee al proprio oggetto sociale.  
Quindi sono le attività statutarie che devono essere svolte in modo determinante e prevalente (si noti bene, non in modo esclusivo, ma determinante e prevalente) con il lavoro dei volontari.
Però, la legge parla anche di possibilità per le associazioni di volontariato di assumere subordinato e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma ciò deve avvenire esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento dell’associazione o per la migliore qualificazione dell’attività (si pensi all’attività di segreteria o di amministrazione nel caso di lavoro subordinato o parasubordinato) oppure alle prestazioni di professionisti nel caso di lavoro autonomo (avvocati e consulenti vari), tutte attività che nulla hanno a che fare con i fini istituzionali delle attività di volontariato svolte dall’associazione. Quindi può esservi personale retribuito, ma con particolare riferimento alla parte organizzativa, cioè al personale che deve garantire l’efficacia strutturale alla parte prevalente e determinante (sia in termini qualitativi che quantitativi) del lavoro gratuito dei volontari.
E quindi qualora il lavoro dei volontari sia determinante e prevalente per lo svolgimento delle attività istituzionale, nulla osta, ad avviso dello scrivente che vengano appaltate all’esterno attività di natura gestionale, amministrativa ed organizzativa (con i limiti sopra richiamati), purché in misura minima rispetto al totale delle attività svolte dall’associazione di volontariato, specie se tali attività sono di supporto all’attività prevalente dei volontari ed assumono una specifica connotazione “tecnica”. Se si parla, come nel quesito sopra esposto, di attività di supporto all’attività prevalente e determinante svolta con l’apporto dei volontari non si evidenziano particolari problematiche.
Il divieto opera nel caso in cui una parte rilevante dell’attività di natura volontaria venga posta in appalto esterno, vanificando quindi la finalità ultima dell’associazione e con la possibilità di incorrere nelle sanzioni richiamate nel quesito.

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