Ciessevi

Raccolta pubblica di fondi e sponsorizzazione Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Stiamo organizzando una raccolta pubblica di fondi per l’anniversario della costituzione della nostra associazione. Come OdV iscritta al registro regionale del volontariato possiamo realizzare delle attività di sponsorizzazione anche mediante cessione del marchio?
Il quesito presenta vari punti che necessitano di chiarimento, anche perché si ritiene che vada impostato il significato dei termini e le corrette attività fiscali sotto connesse.
Innanzitutto, dando per buone tutte le premesse fatte dall’associazione stessa, cioè che si tratta di ODV iscritta al registro e come tale svolgente solo attività istituzionale è necessario chiarire il concetto di sponsorizzazione anche riguardo alle prestazioni effettuati dalla società che vuole concedere una sponsorizzazione ad una associazione.
Necessita però un inquadramento delle problematiche presentate nel quesito in modo che l’associazione possa meglio orientarsi nella quotidianità relativamente a tali operazioni.
La sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive ( ma non solo),  il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente dell’onere sostenuto dallo sponsor.  Caratterizzazione  del contratto di sponsorizzazione è, come si diceva, la sinallagmaticità (reciprocità) tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato. La distinzione tra i proventi derivanti da sponsorizzazione e quelli da pubblicità in relazione ad un evento sportivo sono oggetto di un notevole dibattito dottrinale, giurisprudenziale e ministeriale. Secondo l’orientamento definito dalla prassi ministeriale e dalla sentenze della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, 19.1.1996, sentenze n. 428 e 429 e 1.8.1986, sentenza n. 6958, R.M. 9.8.1999 n. 137/E) si ha :
  • Pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini di un campo sportivo, pubblicazioni promozionali di un evento sportivo, manifesti, striscioni o altri richiami acustici o visivi).
  • Sponsorizzazione, se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico uno specifico “abbinamento. In questo caso si verifica la relazione di connessione con lo spettacolo stesso. Infatti, nel contratto si sponsorizzazione l’impresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato quale veicolo della propria immagine; è dunque lo stabile abbinamento tra il nome dello sponsor e l’attività, che presuppone e determina l’esistenza della connessione tra il marchio dell’impresa e l’associazione sportiva.
Quindi le attività di sponsorizzazione sono sempre attività commerciali e come tali necessitano di partita IVA e relativa fatturazione.
Per questo motivo non ritenendo che un’operazione di sponsorizzazione tramite cessione di un marchio possa essere un’attività marginale di un’organizzazione di volontariato, si esprime un parere non favorevole allo svolgimento di tale attività.

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