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Attività di micro-nido Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo un gruppo di genitori che sta realizzando un micro nido: ci sono dei criteri o dei requisiti normativi da rispettare?
Premessa di questo parere è che il gruppo di famiglie si sia già costituito in associazione, pertanto si focalizzerà l’esame sull’oggetto dell’attività.
Si precisa inoltre che il micro nido è un servizio diverso da quello di nido famiglia e che per quest’ultimo non è richiesta l’autorizzazione al funzionamento, ma un semplice inoltro al Comune di ubicazione del servizio di una dichiarazione di inizio attività.
Il micro nido è un servizio di tipo diurno, destinato a bimbi da tre mesi a tre anni, con finalità educative e sociali, esercitato in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può essere sia pubblico che privato. In quest’ultimo caso può essere realizzato presso aziende, oppure, come nel caso in esame, da associazioni di famiglie. I micro nidi hanno capacità ricettiva massima di 10 bimbi e svolgono anche servizio di mensa e di riposo. I micro nidi, come ogni servizio rivolto alla persona, sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento. Infatti, per potere esercitare alcune attività di particolare rilevanza sociale è necessario che siano rispettati degli standard minimi uniformi, che hanno la funzione di assicurare che le prestazioni rese possano essere stimate accettabili.
Gli enti gestori che soddisfino questi standard minimi non possono però su questa sola base iniziare ad esercitare l’attività, devono in primo luogo permettere all’Amministrazione di verificare l’esistenza di tali requisiti attraverso un procedimento che porta come detto all’emissione del provvedimento di autorizzazione al funzionamento. Tale provvedimento costituisce quindi la condizione necessaria per esercitare legalmente l’attività ed erogare le prestazioni offerte. Come stabilito dalla l.r. 34/04 e dalla d.g.r. 20588/05, le domande devono essere inviate alla Provincia (competente a emettere il provvedimento) e alla ASL (competente a emettere il parere sulla cui base viene emesso il provvedimento) con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. In questo caso il provvedimento dovrà essere emesso entro 60 giorni e in mancanza dello stesso varrà il silenzio assenso.
La d.g.r. 20588/05 prevede in alternativa alla consegna della documentazione, la possibilità per l’ente gestore di non attendere il parere della ASL, presentando invece una perizia asseverata che certifichi la presenza di tutti i requisiti necessari.
Per valutare tutti gli aspetti del progetto la perizia richiede la partecipazione di:
  1. un medico specializzato in igiene e medicina preventiva;
  2. un ingegnere abilitato;
  3. un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche.

In questo caso l’esame della Provincia riguarderà solo gli aspetti amministrativi.
L’aspetto più rilevante di questa alternativa, come espresso nella circolare 45/05, è che la sola presentazione della domanda costituisce autorizzazione provvisoria al funzionamento. Il provvedimento definitivo sarà emesso successivamente, fatta salva la possibilità per la Provincia di emettere provvedimenti inibitori o prescrittivi a seguito dei controlli effettuati in fase di esercizio.
Qualunque sia il procedimento utilizzato il presidente dell’associazione dovrà presentare il certificato penale generale e dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi.
Una volta “autorizzata al funzionamento” l’associazione può presentare anche la richiesta di accreditamento per la cui concessione è però richiesto uno standard qualitativo più elevato. La Regione ha fissato con d.g.r. 20943/05 i criteri di qualità richiesti, mentre è compito dei Comuni ai sensi della l. 328/00 determinare i requisiti che costituiscono specificazioni dei criteri relativi al territorio.
L’accreditamento, che riguarda la struttura e non l’ente gestore, viene rilasciato dai Comuni, che per la verifica del possesso dei requisiti possono avvalersi di terzi, e in particolare delle ASL. Poiché l’accreditamento garantisce lo standard che il Comune ritiene auspicabile, con esso il Comune può stipulare un contratto in modo che le prestazioni erogate non vengano remunerate dall’utente, ma siano poste in tutto o in parte a carico del Comune (singolo o associato). Ma il solo accreditamento non è sufficiente affinché l’onere delle prestazioni gravi sul Comune, è invece altresì necessario che sia stato stipulato uno specifico contratto con l’associazione.
Si tratta di un aspetto rilevante poiché standard più elevati in genere comportano maggiori costi, e naturalmente per i genitori un aspetto rilevante per valutare la prestazione è anche il costo che viene posto a loro carico.
Il contratto è l’atto attraverso cui il Comune acquista da un ente accreditato determinate prestazioni per le quali si impegna a versare un corrispettivo. Il contratto, in base alla circolare 35/05, deve prevedere almeno i seguenti aspetti:
-    il numero di posti acquistati;
-    l’entità del contributo a prestazione;
-    le modalità di pagamento;
-    la retta a carico dell’utente.
Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e stipulazione del contratto costituiscono quindi tre fasi di un percorso che può concludersi anche al primo o al secondo passaggio.

I requisiti per ottenere l’autorizzazione al funzionamento sono indicati nella d.g.r. 20588/05.
Innanzi tutto si richiede  la redazione dei seguenti documenti:

  1. una carta dei servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, la retta, gli orari di apertura e le modalità di accesso;
  2. un piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all’assolvimento delle funzioni di pulizia, preparazione e distribuzione dei pasti;
  3. un piano relativo alla predisposizione di manovre rapide in caso di evacuazione dei locali da elaborarsi sulla base dei contenuti del d. m. 10 marzo 1998.

Inoltre, ai sensi della circolare 35/05, è richiesta la redazione di un documento attestante, in relazione all’attività svolta, il rispetto dei disposti inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro introdotti dal D.Lgs. 626/94.
Sono inoltre previsti dei requisiti di natura organizzativa.
Il micro nido può avere una ricettività massima di 10 bimbi. Si tratta di un limite superiore (non è infatti possibile la maggiorazione del 20%), tuttavia visto il personale richiesto probabilmente è anche un traguardo da raggiungere per effettuare determinate economie di scala.
L’apertura minima richiesta è di 45 settimane all’anno, da lunedì a venerdì, per 8 ore continuate al giorno.
E’ necessario il seguente personale: 

  • un coordinatore che deve essere laureato in scienze dell’educazione/formazione, ovvero in scienze psicologiche, o sociologiche e di servizio sociale. La laurea non è richiesta se chi intende assumere il ruolo di coordinatore può vantare almeno 5 anni di esperienza;
  • un operatore, tuttavia il coordinatore può anche svolgere direttamente le funzioni operative;
  • un cuoco, nel caso i pasti vengono cucinati direttamente. Tale funzione può essere ricoperta anche da altro personale adeguatamente formato sotto la responsabilità del gestore;
  • un addetto ai servizi per la pulizia e l’eventuale aiuto in cucina.

In ogni caso è obbligatoria la compresenza di almeno 2 persone ininterrottamente. Negli enti senza scopo di lucro tale compresenza può essere garantita anche da volontari senza formazione specifica che prestino la loro opera stabilmente.
I requisiti strutturali richiesti sono quelli previsti per gli immobili destinati a civile abitazione tra i quali si citano, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività:

  • l’idoneità di tutti gli impianti presenti (elettrico, messa a terra, elettronici in genere, riscaldamento e/o condizionamento, idrico-sanitario, adduzione gas, ecc.) attestata attraverso la specifica dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte introdotta dalla l. 46/90, redatta e sottoscritta da un installatore qualificato;
  • l’idoneità e la salubrità dell’immobile in relazione alle sue caratteristiche costruttive (come ad esempio la presenza dei necessari rapporti aero-illuminanti in conformità alle prescrizioni dei regolamenti comunali, l’altezza dei parapetti, la presenza di rivestimenti facilmente pulibili con determinate altezze per i servizi igienici ed i locali cucina, ecc.);
  • la realizzazione dei controlli e delle manutenzioni periodiche previste dalla normativa vigente (come ad esempio la manutenzione dell’eventuale caldaia per il riscaldamento) attestata attraverso gli specifici documenti previsti dalla stessa normativa (per l’esempio succitato, il “Modello H” o “Rapporto di controllo tecnico” redatto dal tecnico manutentore a seguito della manutenzione annuale della caldaia).

Se il micro nido viene realizzato in un appartamento, questo non potrà avere altra funzione. Se invece viene realizzato all’interno di una struttura polifunzionale, ovvero all’interno di un’azienda, devono essergli riservati spazi esclusivi. In questi ultimi casi non è richiesto l’ingresso separato.
E’ preferibile, ma in nessun modo obbligatorio, che il micro nido si trovi al piano terreno e in diretta comunicazione con uno spazio aperto riservato all’uso esclusivo dei bimbi. La superficie calpestabile minima riservata ai bambini dovrà essere pari a 20 mq, oltre 5,5 mq per ciascun bambino accolto.
Riguardo gli impianti igienico-sanitari: è necessario un bagno riservato esclusivamente ai bambini, preferibilmente con wc e lavabo piccoli, e vaschetta. Non vi è per alcun obbligo di modifiche strutturali, per cui in alternativa ai sanitari su misura è consentito dotare di ogni accorgimento un wc e un lavabo normali, perché siano utilizzabili in sicurezza. Un altro bagno sarà riservato al personale ed eventualmente avrà anche funzioni di spogliatoio.
Se si preparano i pasti all’interno del micro nido, sarà necessaria una cucina di civile abitazione; se invece si distribuiscono pasti preparati altrove, dovrà esserci un locale scaldavivande per la porzionatura e il lavaggio delle stoviglie. Nel caso si preparino i pasti non è necessario acquisire una specifica autorizzazione sanitaria; il gestore sarà comunque responsabile della sicurezza alimentare, degli aspetti nutrizionali e della formazione del personale addetto. Qualora ci si avvalga di un servizio di catering, la ditta che fornisce i pasti dovrà avere l’autorizzazione sanitaria e una copia dovrà essere conservata presso il micro nido. In caso di nido aziendale può essere utilizzata la cucina aziendale, ma con una gestione separata della cucina.
L’impianto elettrico dovrà prevedere prese limitate al necessario e schermate. Gli arredi, le attrezzature e i giochi devono rispettare le norme antinfortunistiche ed essere di facile pulizia.
I criteri per l’accreditamento dei micro nidi sono indicati nella d.g.r. 20943/05.
Per ottenere l’accreditamento, oltre ad avere già l’autorizzazione al funzionamento, è necessario il rispetto dei criteri fissati dalla Regione e dei requisiti ulteriori indicati dall’ente accreditante. Riguardo i criteri applicabili in tutta la Regione, è innanzitutto necessario provvedere alla predisposizione dei seguenti documenti: 

  • descrizione dei tempi e delle modalità di coinvolgimento delle famiglie;
  • attestazione della libertà di accesso dei minori senza distinzione di sesso, diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica.

La carta dei servizi andrà implementata con l’indicazione della presenza di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e l’indicazione della possibilità di frequentare part time. L’apertura minima richiesta è di 47 settimane all’anno, per 9 ore giornaliere continuative.
Infine, è necessario predisporre un piano annuale di formazione per un totale tra le 50 e le 100 ore per il coordinatore, mentre per gli operatori socio educativi e richiesto un totale tra le 20 e le 40 ore.


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