Ciessevi

Donazione di immobile Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo una OdV iscritta al registro. Prossimamente riceveremo in donazione un immobile da un benefattore. Quali sono le procedure per l’acquisizione?

E’ innanzitutto da premettere che il problema va distintamente affrontato su due diversi piani. Il primo quello civilistico ossia la possibilità e le procedure per perfezionare il trasferimento. Il secondo la scelta del regime fiscale – tributario affidabile.
Per quanto riguarda il primo punto gli obblighi ai quali la vostra organizzazione è sottoposta derivano dalla natura giuridica della donazione e dal tipo di atto con il quale è possibile effettuarla: l’art.782 c.c., infatti, stabilisce che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità…”. Essendo la donazione un contratto, si perfeziona con l’accettazione del donatario. La vostra organizzazione deve quindi esprimere l’accettazione nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In quest’ultimo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.
Inoltre sarà vostro compito accertarvi che l’atto sia registrato entro venti giorni dalla data in cui esso è formato.
Naturalmente, in base al tipo di rapporto che intercorre tra donante-donatario, è sempre consigliabile porre in essere da parte vostra alcune attenzioni, per esempio:

  • accertarsi che il donante, al tempo in cui effettua la donazione, sia capace di intendere e di volere, dal momento che, in caso contrario, è possibile che la donazione sia annullata;
  • controllare che non risultino dall’atto errori sul motivo o motivo illecito, poiché se sono i soli ad aver determinato il donante a compiere la liberalità, possono essere causa di nullità della donazione;
  • accertarsi che la donazione non sia gravata da un onere;
  • verificare che il donante non si sia riservato l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio.

Queste ultime due apposizioni sono ammesse dalla legge, ma chiaramente possono rappresentare impegni gravosi per la vostra organizzazione di volontariato.
In seconda battuta è da scegliere quale normativa fiscale applicare. Infatti, essendo una organizzazione di volontariato iscritta al registro di cui alla legge 266/1999, è considerata ONLUS di diritto, e quindi, in virtù dell’art.10, comma 8 del d.lgs. 460/1997, ha facoltà di determinare se applicare le disposizioni relative alle ONLUS o quelle dettate dalla legge quadro sul volontariato. Nella fattispecie in esame è palese che le norme più favorevoli si riscontrano nell’art.8 della legge 266/1991. Al comma 1 è prevista infatti l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per gli atti connessi allo svolgimento delle attività dell’associazione di volontariato, ma soprattutto  al comma 2 è stabilita l’esenzione da ogni imposta a carico delle organizzazioni per le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato. Assodato che l’immobile, oggetto della donazione, sia poi destinato al raggiungimento degli scopi istituzionali, previsti nello statuto, la vostra organizzazione può godere sia dell’esclusione dalle imposte di registro e di bollo, sia dell’esclusione dalle imposte ipotecarie e catastali.


Ciessevi Newsletter