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Adozione a distanza Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo un’organizzazione Onlus. Vorremmo porre in essere una forma di sostegno attraverso lo strumento dell’”adozione a distanza”. Come dobbiamo regolare questa attività?

La raccolta dei fondi per le cosidette "adozioni a distanza" può avvenire:

  • in occasione di manifestazioni pubbliche ed è soggetta alla normale rendicontazione prevista dall'art. 108 T.U.I.D. (compilazione del rendiconto e sua conservazione);
  • ordinariamente, senza manifestazioni pubbliche, e non è soggetta a particolare rendicontazione (salvo, anche in questo caso, il rilascio di ricevute attestanti la detraibilità fiscale delle offerte).

La problematica più importante è invece il momento in cui viene effettuata in concreto l’attività di adozione a distanza, cioè il momento della spesa dei fondi raccolti. Cioè, quali sono i contenuti di fatto dell’adozione a distanza. Occorre, da questo punto di vista, verificare se l’attività viene svolta direttamente dall’Ente (mediante erogazione di servizi ai beneficiari) o se l’Ente si limita ad erogare somme ai soggetti “adottati” o ad Enti terzi che se ne occupano.
Nel primo caso, nessuna questione: i fondi raccolti andranno a pagare i costi delle attività che l’Associazione svolge all’estero.
Nel secondo caso, ci si trova di fronte ad una attività di beneficenza. Prima di tutto, quindi, occorrerà verificare se
tale attività è contemplata dallo Statuto. Se così è, occorre prendere atto che in data 9 settembre 2002 l’Agenzia
delle Entrate si è espressa su tale argomento con la risoluzione n. 292, che testualmente così recita: “L’Agenzia ritiene di poter ricondurre in essa (beneficenza, n.d.r.) non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone. Appaiono, in ogni caso, riconducibili nella beneficenza le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.”
Ne si deduce che secondo l’Agenzia, può esistere sia la beneficenza diretta sia la cosiddetta “beneficenza di secondo grado”, ossia quella che si concretizza nella erogazione di fondi ad Enti che svolgono beneficenza diretta, che anch’essa ha pieno diritto di cittadinanza nella normativa.
Rimane la problematica relativa alla procedura di individuazione delle persone o degli enti destinatari della beneficenza. Una lettura attenta della risoluzione sembra faccia rilevare due possibilità:

  • le donazioni ad Onlus o ad Enti pubblici non richiedono alcun tipo di verifica;
  • le altre donazioni, tra le quali evidentemente quelle ad enti stranieri, richiedono di verificare le effettive destinazioni delle cifre erogate nelle attività di diretto aiuto alle condizioni di bisogno della popolazione.

Suggeriremmo quindi che, per rendere trasparente la posizione della Associazione donante, si raccolga adeguata
documentazione e rendicontazione sull’effettivo diretto utilizzo delle somme erogate nei programmi di assistenza, e si leghi comunque per quanto possibile le somme raccolte ai programmi verificabili e rendicontabili.


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