| Responsabilità del Consiglio Direttivo |
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Sono un membro del Consiglio Direttivo di un’associazione non riconosciuta giuridicamente e iscritta al registro del volontariato. Secondo quanto indicato nel nostro statuto, il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione: quali sono le diverse responsabilità e le eventuali sanzioni a cui vado incontro ricoprendo questa carica?
Riguardo la responsabilità, si deve distinguere tra una responsabilità penale e una civile; quella civile si distingue in responsabilità interna, cioè verso l’associazione, e responsabilità esterna, cioè verso a terzi creditori dell’associazione.Nel caso della responsabilità civile interna il membro del consiglio direttivo risponde per il proprio operato innanzitutto nei confronti della associazione. Infatti, l’assemblea può deliberare di agire contro gli amministratori, secondo l’articolo 22 del codice civile (in questo caso l’azione è esercitata da nuovi amministratori o da liquidatori) quando questi hanno recato un danno patrimoniale o non patrimoniale all’associazione per cattiva gestione dell’ente. Nel caso di responsabilità civile esterna occorre verificare, in questo caso, il tipo di responsabilità che assume il membro del consiglio direttivo rispetto ai terzi. La regola in materia è dettata dall’art 38 codice civile, secondo cui l’associazione non riconosciuta giuridicamente risponde con il proprio “fondo comune” alle obbligazioni assunte dai propri rappresentanti. Alle medesime obbligazioni rispondono anche “personalmente e solidamente” coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Costoro sono normalmente il legale rappresentate dell’associazione o gli altri membri del consiglio direttivo. La responsabilità “personale e solidale”, secondo la giurisprudenza, non dipende dal fatto che, ad esempio, il consiglio direttivo ha deliberato una determinata spesa, ma dal fatto che il presidente del consiglio direttivo, o un suo membro, in esecuzione della delibera, ha contratto una determinata obbligazione a favore dell’Associazione. In base a tale interpretazione, prevalente, ma non unica, tra i giudici, dell’articolo 38 del codice civile, la semplice appartenenza al consiglio direttivo non fa sorgere alcuna specifica responsabilità verso terzi a meno che quello specifico Consigliere abbia anche svolto delle attività esterne in nome e per conto dell’Ente. Tutto questo a differenza delle associazioni riconosciute giuridicamente. Rispetto alle responsabilità penali del membro del consiglio direttivo occorre ricordare che, tale forma di responsabilità, la assume colui che dolosamente o, talvolta colposamente, commette un’azione o un’omissione che integri gli estremi di reato. La responsabilità penale è assolutamente personale e coinvolge esclusivamente la persona interessata senza estendersi all’associazione. |
