| Titolare del potere di firma |
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È obbligatorio indicare nello statuto di una Organizzazione di Volontariato non iscritta chi è il titolare del potere di firma sul conto corrente bancario o postale, o è implicitamente ascrivibile al presidente?
Nello statuto di un'associazione non è obbligatorio, ma è consigliabile indicare a quali soggetti (presidente, consiglierio terzi delegati) è attribuito il potere di firma Tale funzione, infatti, non è scorporabile dagli altri poteri, attribuito dallo statuto o dalla legge, agli amministratori delle associazioni e, in particolare, al presidente del consiglio direttivo. Nel corso di una apertura di un conto corrente, spesso, gli istituti di credito, in assenza di forme legali di pubblicità delle associazioni non riconosciute giuridicamente, per verificare la legittimazione a emettere assegni in capo a terzi hanno la necessità di identificare precisamente e nominativamente i soggetti, delegati dall’associazione, le cui firme debbono essere depositate sul contratto. Per cui, nel caso lo statuto dell’associazione è sprovvisto di tale indicazione, è opportuno consegnare all’istituto di credito o all’ufficio postale dove è depositato il conto corrente dell’associazione, una apposita delibera del consiglio direttivo che confermi il “potere di firma” a uno o più soggetti: presidente, consiglieri o terzi delegati a questo. |
