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Decadimento di un consigliere Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Lo statuto della nostra Odv iscritta al registro prevede che i membri del Consiglio Direttivo "decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive". Qualora si verificasse tale fatto, quali sono le modalità, gli adempimenti e le
comunicazioni da effettuare per far decadere il consigliere e nominarne un altro?
In assenza di una specifica disciplina statutaria e legislativa in ordine alle procedure da adottare in caso di decadenza
del membro del consiglio direttivo di una associazione a causa di ingiustificate assenze, occorre far riferimento per
analogia alla disciplina generale dettata dall’articolo 24 del codice civile in materia di “recesso ed esclusione degli
associati”.
In particolare la norma richiamata esprime due principi importanti:
  • l’esclusione dell’associato è deliberata dall’assemblea.L’organo collegiale prende così atto a mezzo di atto deliberativodella sussistenza dei motivi di esclusione;
  • l’associato può impugnare il provvedimento entro untermine decorrente dalla data in cui gli è stata notificata la deliberazione, disponendo così la necessità che il provvedimentosia portato a conoscenza dell’escluso.
In considerazione di tali due principi, la decadenza del membro del consiglio direttivo dovrà pertanto essere deliberata da parte dello stesso consiglio convocato sul punto iscritto all’ordine del giorno della seduta. La deliberazione di decadenza dovrà essere successivamente portata a conoscenza del membro decaduto a mezzo di comunicazione scritta preferibilmente a mezzo di missiva raccomandata con avviso di ricevuta per documentare la spedizione e ricezione del provvedimento da parte del destinatario.
Successivamente alla deliberazione di decadenza sarà possibile provvedere alla nomina di altro membro secondo le
modalità previste dallo statuto associativo, fatta comunque salva la possibilità da parte del membro dichiarato decaduto
di esperire le azioni che riterrà opportune al fine di impugnare il provvedimento.

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