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Obbligo di assicurazione dei volontari Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
L’obbligo di assicurare i volontari è previsto solo per le organizzazioni che si iscrivono al Registro del volontariato o anche per associazioni di volontariato non iscritte? E per le associazionini, anche non di volontariato,in cui operano volontari?
La normativa vigente non lascia dubbi rispetto al quesito relativo all’obbligo di assicurazione dei volontari.
La Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) all’art. 4 sancisce che:“Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”.
L’articolo, quindi, determina un obbligo generalizzato di assicurazione per le organizzazioni di volontariato, non restringendo il campo alle sole associazioni riconosciute o iscritte al Registro Regionale.
L’articolo 3 della stessa legge, infatti, definisce come Organizzazione di Volontariato “ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
In particolare, poi, l’obbligo di assicurazione derivante dall’articolo 4 della legge 266/1991, è disciplinato più nello specifico da un Decreto Ministeriale (del 14/02/1992) che regolamenta tale aspetto definendone anche modalità e adempimenti (come per esempio la tenuta di un “registro degli aderenti").
Per quanto riguarda tali aspetti più particolari del problema si rinvia al Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992. Per le organizzazioni che, pur avvalendosi dell’opera di volontari, non possono essere considerate Organizzazioni di volontariato ai sensi dell’articolo 3 della Legge 266/91 non sussiste invece alcun obbligo di assicurare i propri aderenti contro i gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.  Appare peraltro opportuno che tali organizzazioni, pur non essendo giuridicamente obbligate, nel momento in cui si avvalgono dell’opera di volontari si assicurino sia nei confronti dei volontari stessi che nei confronti di terzi per i rischi connessi all’attività svolta.

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