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Assicurare i volontari all'estero Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
La nostra organizzazione di volontariato, non iscritta al registro, invierà alcuni volontari in un paese dell’Africa nell’ambito di un progetto di sostegno. Siamo tenuti a qualche adempimento formale per tutelare il volontario e la propria organizzazione?
Le disposizioni di legge non fanno distinzioni sull’utilizzo di volontari da parte delle OdV sul territorio nazionale o all’estero.
L’adempimento formale di maggior rilievo è determinato dalla stessa Legge Quadro sul Volontariato (legge 266/1991), che, all’articolo 4, comma 1, prevede l’obbligo per le organizzazioni di volontariato (OdV) di “assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa; nonché per la responsabilità civile verso terzi”, rinviando, al secondo comma, ad un decreto ministeriale che stabilisca meccanismi assicurativi semplificati.
Tale decreto è stato emanato dal Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato in data 14 febbraio 1992 (e
successivamente modificato in data 16 novembre 1992).
In sintesi, il decreto citato prevede:
  • all’articolo 2 la possibilità per le OdV di stipulare assicurazionisia numeriche che collettive;
  • all’articolo 3 l’obbligo per le OdV di tenere un registro degliaderenti che svolgono attività di volontariato;
  • all’articolo 4 l’obbligo per le OdV di comunicare alla regione diappartenenza e all’Osservatorio Nazionale per il Volontariatol’avvenuta stipulazione delle assicurazioni entro trenta giornidalla data della stipula.
Le norme predette fanno, a vario titolo, riferimento all’obbligo per le OdV di provvedere alla copertura assicurativa dei
propri aderenti, ma nessuna di esse ne disciplina in modo specifico termini e condizioni. L’unico elemento espressamente previsto dalle disposizioni di legge applicabili è quello della connessione della copertura assicurativa con gli infortuni o le malattie che possano derivare ai volontari in conseguenza dello svolgimento dell’attività di volontariato. Del pari, l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi deve coprire i danni derivanti a terzi in connessione con l’attività svolta dall’aderente in favore dell’OdV.
Pertanto, al fine di adempiere correttamente al descritto obbligo per le OdV di stipulare assicurazioni per i propri aderenti, sarà di importanza fondamentale descrivere nel dettaglio alla compagnia di assicurazione le specifiche attività svolte da ciascuno dei volontari, nonché il Paese ed il contesto in cui tali attività verranno svolte, senza tralasciare la descrizione di eventuali rischi specifici.
L’articolo 3 del decreto ministeriale sopra citato prevede la tenuta da parte delle OdV di un registro degli aderenti secondo le seguenti modalità:
  1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registrodegli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro,prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamentein ogni pagina e bollato in ogni foglio da unnotaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficialeabilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provvedutoalla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina delregistro, il numero di fogli che lo compongono.
  2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderentele complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
  3. I soggetti che aderiscono all’organizzazione di volontariatoin data successiva a quella di istituzione del registro devonoessere iscritti in quest’ultimo nello stesso giorno in cui sonoammessi a far parte dell’organizzazione.
  4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi deisoggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell’organizzazionedi volontariato. L’annotazione nel registro vaeffettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
  5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti unavariazione degli aderenti che prestano attività di volontariato,ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegatodeve apporvi la data e la propria firma.
Il fatto che l’OdV in questione non sia iscritta ai registri del volontariato, non sembra influire sull’obbligo di stipulare assicurazioni per gli aderenti che svolgono attività di volontariato, in quanto l’articolo 3 della L. 266/1991 definisce “organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2 (vale a dire senza fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà), che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Da ciò, si può desumere che la legge riconosce l’esistenza di un’OdV nel caso in cui un’entità svolga attività diretta a fini di solidarietà sociale, senza fine di lucro e avvalendosi prevalentemente di volontari, a prescindere dalla iscrizione della stessa nei registri regionali. Pertanto, si ritiene che l’OdV, anche se non iscritta ai registri regionali, in presenza dei requisiti di cui al citato articolo 3, debba stipulare idonea assicurazione contro infortuni e malattie ed a copertura della responsabilità civile verso terzi per i volontari che svolgeranno la propria attività in Africa (come, del resto, l’OdV dovrebbe fare per tutti i propri aderenti che svolgono attività di volontariato).
In ogni caso, si ribadisce  l’importanza di descrivere nel dettaglio alla compagnia di assicurazione le specifiche attività svolte da ognuno dei volontari, segnalando eventuali diverse funzioni o mansioni, nonché il paese ed il contesto in cui tali attività verranno svolte; lo stesso tipo di attività, infatti, potrebbe essere assicurato in modo diverso se svolto in Paesi o situazioni diversi tra loro.
Per ulteriori approfondimenti in tema di assicurazione degli aderenti, si rinvia all’opuscolo “Assicurare il Volontariato”
pubblicato dal Coordinamento Regionale dei centri di Sevizio per il Volontariato della Lombardia.

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