| Ammissione di nuovi associati |
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Una persona notoriamente contraria alle modalità con cui perseguiamo i nostri scopi ha fatto richiesta di diventare socio della nostra associazione. Secondo il nostro statuto l’ammissione deve essere deliberata dal direttivo. Con quali modalità possiamo non ammetterlo? Quali sono le conseguenze?
L’associazione è un contratto aperto in cui è prevista la possibilità di adesione successiva di nuovi membri, oltre aifondatori che l’hanno costituita. Infatti, l’articolo 16 del codice civile, relativo alle associazioni riconosciute (ossia che hanno personalità giuridica) richiede espressamente che lo statuto indichi le condizioni di ammissione di nuovi associati, ed è opinione assolutamente prevalente che tale previsione debba applicarsi anche alle associazioni non riconosciute. In ogni caso, lo statuto dell’associazione che ci sottopone la richiesta di parere prevede l’ammissione di nuovi associati previa deliberazione del consiglio direttivo. In genere gli statuti definiscono in modo molto generico i requisiti necessari affinché soggetti estranei all’associazione possano richiedere di farne parte. Spesso l’unico requisito consiste nel condividere le finalità dell’associazione. Cosa accade dunque se nonostante il richiedente soddisfi i requisiti formali richiesti dallo statuto per l’ammissione, si ritiene non condivida lo spirito dell’associazione? E’ opinione condivisa che non vi sia un diritto del richiedente ad essere ammesso nell’associazione, nemmeno qualora soddisfi tutti i requisiti indicati nello statuto. La richiesta di associarsi può essere assimilata a una proposta contrattuale che in assenza di un obbligo a contrarre imposto dalla legge, può tranquillamente essere rifiutata a discrezione dell’associazione. In questo caso, il richiedente non essendo membro dell’associazione non avrà alcun titolo per impugnare la delibera del consiglio direttivo che gli ha rifiutato l’ammissione. La comunicazione del rifiuto da parte dell’associazione non necessita di particolari formalità e in particolare non richiede che venga indicata la motivazione. Infatti, il richiedente quale terzo estraneo al rapporto associativo non ha comunque il diritto di mettere in discussione la causa della mancata ammissione, né può pretendere che lo facciano coloro che già sono membri dell’associazione. Quanto detto è applicabile a ogni tipo di associazione, salvo che lo statuto non preveda specifiche disposizioni in merito. Tuttavia, qualora si tratti di associazioni, come le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, le ONLUS e gli enti di tipo associativo di cui all’articolo 5 d.lgs. 460/97, che per legge debbono soddisfare il requisito di democraticità della struttura ovvero di effettività del rapporto associativo, è necessario che la mancata ammissione del richiedente sia motivata dinnanzi agli associati. Infatti, a differenza del terzo richiedente, coloro che sono già membri dell’associazione hanno diritto di conoscere e discutere come vengono applicati i criteri di ammissione, che per previsione di legge devono essere espressamente indicati nello statuto. Si ritiene che il rapporto tra consiglio e assemblea riguardo a questo tipo di decisioni, salva diversa indicazione dello statuto, non si configuri come una sorta di doppio grado di giurisdizione, ma rientri nella normale dialettica tra i due organi. Pertanto, in caso di parere difforme dell’assemblea in merito all’applicazione dei criteri di ammissione, non vi sarà l’automatica ammissione del richiedente, salvo che non sia così indicato nello statuto. |
