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Assicurazione degli aderenti a un'associazione Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Sono il Presidente di una Odv non iscritta al volontariato. Volevo sapere se l’obbligo di assicurare i volontari è previsto solo per le organizzazioni che si iscrivono al Registro del volontariato o anche per associazioni come la nostra. E per le Associazioni, anche non di volontariato, che si avvalgono dell’opera di volontari?
La normativa vigente non lascia dubbi rispetto al quesito relativo all’obbligo di assicurazione dei volontari.
La Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) all’articolo 4 sancisce che: “Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi”. L’articolo quindi determina un obbligo generalizzato di assicurazione per le organizzazioni di volontariato non restringendo il campo alle sole associazioni riconosciute e/o iscritte al Registro Regionale. L’articolo 3 della stessa legge infatti definisce come Organizzazione di Volontariato “ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti” (vedi nota 1).
In particolare poi l’obbligo di assicurazione derivante dall’articolo 4 della L 266/1991, è disciplinato più nello specifico da un Decreto Ministeriale (del 14/02/1992) che regolamenta tale aspetto definendone anche modalità e adempimenti (come ad es. la tenuta di un “registro degli aderenti). Per quanto riguarda tali aspetti più particolari del problema si rinvia al Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992 presente in allegato (vedi nota 2).
Per le organizzazioni, che pur avvalendosi dell’opera di volontari, non possono essere considerate Organizzazioni di volontariato ai sensi dell’articolo 3 della Legge 266/91 non sussiste invece alcun obbligo di assicurare i propri aderenti contro i gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. Appare peraltro opportuno che tali organizzazioni pur non essendo giuridicamente obbligate nel momento in cui si avvalgono dell’opera di volontari si assicurino sia nei confronti dei volontari stessi che nei confronti di terzi per i rischi connessi all’attività svolta.

Punto 1
Legge 266/1991 - Legge-quadro sul volontariato
Articolo 3 (Organizzazioni di volontariato)
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Punto 2
DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1992
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima

Art. 1 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)
1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2 (Polizze assicurative)
1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.
3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro (1).
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3 (2).
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(1) L'art. 1, D.M. 16 novembre 1992 ha sostituito con l’attuale comma 3 gli originari commi 3 e 4.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 16 novembre 1992.


Art. 3 (Adempimenti delle organizzazioni di volontariato)
 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono (1).
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma (2).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 16 novembre 1992.
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 16 novembre 1992.

 
Art. 4 (Controllo)
1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

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