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Rimborsi spese Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo una organizzazione di volontariato non iscritta al registro. Dei volontari dell’organizzazione hanno anticipato delle spese per conto dell’associazione. Come e in quali termini possono essere rimborsate.
Le spese anticipate da un volontario per conto dell’organizzazione possono essere rimborsate all’interessato semplicemente dietro presentazione dei giustificativi di spesa.
Tali spese, infatti, essendo state sostenute “per conto dell’organizzazione” non” rientrano nella sfera delle spese citate dall’articolo 2 della legge 266/91.
 
Art. 2 - (Attività di volontariato)
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Per spese sostenute per conto dell’organizzazione si devono considerare, ad esempio, le spese per acquisto di materiale di cancelleria, di materiali e/o attrezzature necessarie al funzionamento della organizzazione stessa.
Anche per le spese effettivamente sostenute dal volontario per la personale attività di volontariato, non sono previste particolari modalità per ottenere il rimborso.
E’ consigliabile però che il volontario compili una distinta delle spese, possibilmente indicando circostanze in cui sono state sostenute, (luogo, data, motivo) ed alleghi i relativi giustificativi.
Le pezze giustificative delle spese sostenute sono infatti determinanti per una corretta gestione e per non incorrere in infrazioni di carattere fiscale.
La legge 266/91 prevede infatti che possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute.

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