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Permessi di lavoro per attività volontarie Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
Siamo una organizzazione di volontariato iscritta al registro. Anche se la nostra associazione e i nostri volontari non sono iscritti alla protezione civile, siamo stati chiamati a svolgere un'esercitazione della durata di quattro giorni. I nostri volontari, possono assentarsi dal luogo di lavoro comunicandolo prima e presentando poi la documentazione di avvenuta partecipazione personale al corso? Godono cioè di qualche agevolazione sui giorni ed orari di lavoro, a livello amministrativo da contratto di lavoro, per effettuare del volontariato?
La normativa di riferimento per rispondere al quesito è contenuta nel DPR 194/2001 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
L’articolo 9, comma 4, dispone che agli aderenti delle OdV impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, siano estese, nel limite di dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell’anno, le medesime garanzie previste per l’attività di protezione civile.
Tali garanzie, indicate nel comma 1 del medesimo articolo, sono:
a) il mantenimento del posto di lavoro sia da parte di datore di lavoro privato che pubblico:
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro privato o pubblico.
La richiesta di potersi assentare deve essere inoltrata al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’esercitazione direttamente dal lavoratore o da parte dell’Organizzazione a cui il volontario aderisce.
Nei limiti di cui sopra (dieci giorni consecutivi e massimo 30 annuali) il volontario ha diritto al trattamento economico e previdenziale come se avesse lavorato.
Il datore di lavoro che si trova a concedere i permessi può richiedere il rimborso dei costi sostenuti, (retribuzione erogata e contributi versati) inoltrando domanda all’Agenzia di protezione civile.

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