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Scadenze del modello UNICO 2007 per gli enti non profit Visualizza la notizia in formato PDF (aprirà una nuova finestra)
I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2006

Il modello UNICO 2007 è un modello di dichiarazione unificata (DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IVA, IRAP) attraverso il quale sono dichiarate (se dovute o se l’ente è assoggettato) l’IRES, l’IVA e l’IRAP. Come noto, gli enti non profit ( a differenza dei soggetti titolari di redditi d’impresa o lavoro autonomo o agricoli), possono anche non svolgere attività commerciali e quindi non avere una posizione IVA .

Enti non profit che hanno solo il codice fiscale
Tale categoria è obbligata a presentare il frontespizio del Modello Unico con la relativa dichiarazione IRAP ( ricordiamo che la dichiarazione IRAP si presenta sempre congiuntamente con quella dei redditi)  esclusivamente se nel corso dell’anno 2006 ha corrisposto compensi a personale dipendente, co.co.pro. e collaboratori occasionali ( con l’esclusione dei collaboratori aventi partita IVA) ed ha avuto interessi passivi. Ricordiamo che la dichiarazione va presentata anche nel caso in cui l’ente sia una ONLUS ed abbia la sede in una Regione in cui sia prevista l’esenzione IRAP per le ONLUS  ( Lombardia); in tal caso la dichiarazione va comunque regolarmente presentata segnalando l’apposito codice di esenzione. Nel caso in cui tali enti non hanno corrisposto compensi di nessuna natura non sono obbligati a redarre il Modello Unico ENC 2007, salvo che non abbiano redditi fondiari ( terreni, immobili), redditi diversi o di capitale per i quali va presentato il Modello UNICO ENC 2007 barrando gli appositi riquadri nel frontespizio della dichiarazione dei redditi e compilando gli appositi quadri della dichiarazione.

Enti non profit che hanno la partita IVA in regime forfetario legge 398/91
Gli enti che hanno partita IVA sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione UNICO ENC anche se nell’anno precedente non hanno svolto nessun tipo di operazione commerciale.
Per gli enti che hanno partita IVA ed hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge 398/91 sono sempre obbligati a presentare il modello UNICO ENC 2007 allegando sia il Modello Redditi ( con gli appositi quadri previsti per il regime a forfait 398/91) sia il Modello IRAP ( recidendo l’apposito quadro per i soggetti in regime a forfait), senza l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA in quanto il regime previsto dalle legge 398/91 esenta tali enti dalla presentazione di tale dichiarazione.

Enti non profit che hanno la partita IVA e sono in contabilità ordinaria o semplificata
Gli enti che hanno partita IVA sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione UNICO ENC anche se nell’anno precedente non hanno svolto operazioni commerciali.
Gli enti che hanno partita IVA e sono in contabilità semplificata oppure ordinaria sono sempre obbligati a presentare il modello UNICO ENC 2007 allegando sia il Modello Redditi ( con gli appositi quadri contrassegnati con la lettera “R”) sia il Modello IRAP ( con  l’apposito quadro contrassegnato dalla lettera “I” ) sia il modello IVA ( con gli appositi quadri già previsti per la dichiarazione Iva in via autonoma e contrassegnati dalla lettera “V”), qualora il periodo d’imposta dell’ente coincide con l’anno solare. La dichiarazione unificata (UNICO) non può essere presentata dai contribuenti che non hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; in ogni caso, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va sempre presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.
Relativamente alla dichiarazione IVA, invece, se l’esercizio dell’ente  non coincide con l’anno solare la dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma ( anno 2006 modello IVA 2007). Ricordiamo, infine, che le cooperative sociali pur essendo Onlus di diritto non devono presentare il modello UNICO ENC, ma il modello UNICO SC, essendo società di capitali, barrando però nel frontespizio l’apposito quadro riguardante le Onlus.  

Termini di scadenza
La presentazione delle dichiarazioni UNICO non è più legata all’approvazione del bilancio (e/o rendiconto).
Per l’Unico 2007 la presentazione della dichiarazione per via telematica va effettuata entro sette mesi dalla chiusura dell’anno solare di riferimento (termine modificato dal D.L. 4-7-2006 n. 223); di conseguenza per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre 2006) la presentazione della dichiarazione in via telematica va fatta entro il 31 luglio 2007, secondo quanto riportato dalle istruzioni ministeriali. Con comunicato stampa del 7 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato la presentazione in via telematica di tali dichiarazioni al 10 settembre 2007, quindi concedendo altri quaranta giorni di tempo per poter svolgere tale adempimento. Mentre per gli enti con esercizio a cavallo di due anni (per esempio 1 settembre 2006-31 agosto 2007) la dichiarazione è da farsi entro il 31 marzo 2008, conteggiando sempre sette mesi dopo la chiusura dell’esercizio. Ricordiamo altresì che entro novanta giorni dalla scadenza della presentazione ( ai sensi dell’art. 2 e 8 DPR 322/98) è possibile presentare ancora le dichiarazioni, anche in via telematica, versando una leggera mora di ritardo per ciascuna eventuale dichiarazione (Redditi, Iva, Irap) presente nell’UNICO.  La dichiarazione va presentata in via telematica o direttamente ( tramite il servizio Entratel o Fisconline) oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte degli enti obbligati alla presentazione in via telematica vengono ritenute non redatte in conformità al modello approvato e, di conseguenza, si rende applicabile la sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065 ( art. 8 comma 1 D.Lgs. 471/1997 e C.M. n. 54/E del 19-6-2002).



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